URBANISTICA
INQUINAMENTO ACUSTICO
Art. 50, comma 7-ter, Dlgs 267/2000 – Vivibilità urbana – Tutela della tranquillità e del riposo residenti – Commercio e svago – Contemperamento – "Regolamento Movida" del Comune di Palermo – Diffusione sonora – Divieto dalle ore 2,00 alle ore 10,00 – Previsione del regolamento comunale – Legittimità
Deve ritenersi legittima la previsione di un regolamento comunale concernente l'inquinamento acustico, nella fattispecie il "Regolamento Movida" del Comune di Palermo, alla luce della quale la diffusione sonora anche all'interno del locale è vietata dalle ore 2,00 alle ore 10,00 con riguardo a tutti i pubblici esercizi insistenti su tutta la fascia costiera cittadina. La disposizione, infatti, non disattende le finalità di corretto bilanciamento tra le esigenze di quiete e quelle di svago, posto che ciò che cambia, in buona sostanza, tra esercizi di tipologia C che non siano dotati di titolo abilitativo ex artt. 68 e 69, T.U.L.P.S., siti in fascia costiera rispetto agli omologhi esercizi siti in altre parti della città, è unicamente l'ora finale di diffusione sonora interna ai locali durante i giorni feriali (venerdì escluso), fermi restando tutti gli accorgimenti perché tale diffusione sonora interna non abbia ripercussioni all'esterno.
EDILIZIA
PERMESSO DI COSTRUIRE
Diritto urbanistico – Edilizia – Permesso di costruire – Fabbricato con destinazione artigianale produttiva – Demolizione e ricostruzione con destinazione residenziale – Piano Regolatore Generale – Norma transitoria contenuta nell'art. 4 L.R. della Regione Lazio nr. 7/2017 – Esegesi - Violazione delle prerogative di pianificazione urbanistica dei Comuni – Contrasto con gli artt. 5, 97, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), e sesto comma, e 118 Cost. – Questione di legittimità costituzionale
L'art. 4, primo comma, della LR Lazio 7/2017 demanda ai Comuni l'individuazione delle aree nelle quali operare la demolizione e ricostruzione con mutamento di destinazione d'uso e sono pertanto i Comuni ad individuare gli ambiti che necessitano di razionalizzazione del patrimonio esistente ovvero di riqualificazione in quanto le aree urbane ricadenti al loro interno sono degradate e nei quali, conseguentemente, sono possibili quegli interventi di R.E. ovvero interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti con le volumetrie o SUL premiali meglio elencate nella legge; in tale quadro delle condizioni di pianificazione che servono a rendere coerenti gli interventi premiali con gli scopi di riqualificazione, consentire che, sia pure in via transitoria, gli interventi di cui all'art. 4 possano essere realizzati in deroga allo strumento urbanistico senza alcuna intermediazione dell'organo consiliare implica un evidente stravolgimento della funzione stessa della pianificazione, senza alcuna garanzia che l'intervento di modifica della destinazione d'uso tra categorie rilevanti urbanisticamente possa essere correlato alla specifica realtà circostante nella quale incide. Appare cioè innegabile il contrasto tra la previsione a regime (art. 4, comma 1, della LR 7/2017) e quella transitoria (art. 4, comma 4), nella parte in cui quest'ultima consente gli interventi e le misure premiali anche in deroga alle previsioni di piano ed a prescindere dall'adozione dalle delibere di cui allo stesso comma 1, così realizzando il legislatore un effetto urbanistico diretto che altera il regime delle competenze degli Enti Locali in materia di programmazione urbanistica. Il TAR solleva pertanto questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, della LR 7/2017 in riferimento agli artt. 5, 97, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), e sesto comma, e 118 Cost. per violazione delle prerogative di pianificazione urbanistica dei Comuni.
EDILIZIA
DIRITTO DI ACCESSO
Diritto urbanistico – Edilizia – Procedimento amministrativo – Diritto di accesso in materia edilizia – Interesse diretto, concreto ed attuale – Requisito della vicinitas – Concetto elastico – Valutazione caso per caso
Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso in materia edilizia e della configurabilità dell'interesse diretto, concreto ed attuale richiesto dall'art. 22 della legge n. 241 del 1990 per legittimare l'istanza di accesso agli atti (distinto dall'interesse richiesto per l'impugnazione dei titoli edilizi ai fini del relativo annullamento), è sufficiente il requisito della vicinitas, che sussiste in capo al confinante ma anche al frontista e a coloro che si trovano in una situazione di stabile collegamento con la zona in cui si trova l'edificio, che sono direttamente tutelati dai limiti imposti all'esercizio dello ius aedificandi, e che rivestono, pertanto, una posizione differenziata rispetto agli altri appartenenti alla collettività, in ordine al rispetto di tali limiti. Si tratta di situazioni non circoscritte, quindi, ai fini in questione, all'immobile direttamente confinante o in rapporto di stretta contiguità, ma anche a quello posto nelle vicinanze del manufatto oggetto del permesso di costruire, per le modifiche all'assetto edilizio e urbanistico della zona di riferimento: la vicinitas è concetto evidentemente elastico, riferibile al fatto che l'interessato viva abitualmente in prossimità del sito prescelto per la realizzazione dell'intervento edilizio o abbia uno stabile e significativo collegamento con esso, da valutare sulla scorta della situazione concreta e caso per caso.
EDILIZIA
ABUSI EDILIZI
Urbanistica ed edilizia – Condono – Sanatoria – Vincolo urbanistico - cimiteriale
Il vincolo cimiteriale determina una situazione di inedificabilità ex lege, suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate dalla legge; ma non per interessi privati, come ad esempio per legittimare ex post realizzazioni edilizie abusive di privati, o comunque interventi edilizi futuri.
EDILIZIA
DISTANZE TRA GLI EDIFICI
Diritto urbanistico – Edilizia – Distanze – Art. 9 D.M. n. 1444/1968 – Nozione di "edifici antistanti" – Misurazione lineare
Il presupposto per l'applicazione dell'art. 9 del D.M. n. 1444/1968 è che gli edifici siano "antistanti"; gli edifici sono qualificabili come "antistanti" anche se, non paralleli, si fronteggiano con andamento obliquo, purché sussista almeno un segmento delle rispettive facciate in cui l'avanzamento di una o di entrambe porti al loro incontro. Per il computo della distanza tra fabbricati vale quindi il principio generale secondo cui tali distanze non si misurano in modo radiale, come invece avviene per le distanze rispetto alle vedute, ma in modo lineare. La misurazione lineare comporta la verifica della assenza di edifici antistanti a distanza inferiore rispetto a quella consentita, tracciando ideali linee perpendicolari dal fronte di un fabbricato rispetto alla parete dell'altro fabbricato interessato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 28/12/2022 n. 11446).
EDILIZIA
CESSIONE DI CUBATURA
Diritto urbanistico – Edilizia – Cessione cubatura – Contiguità territoriale – Requisito della prossimità reciproca – Conformità alla pianificazione del territorio
L'istituto della cessione di cubatura richiede il requisito della contiguità territoriale, che se la giurisprudenza ammette che esso non implica necessariamente che i terreni siano tra loro confinanti, nondimeno richiede che gli stessi, se non precisamente contermini, siano quanto meno dotati del requisito della reciproca prossimità, perché altrimenti, attraverso l'utilizzazione di tale strumento, astrattamente legittimo, sarebbe possibile realizzare scopi del tutto estranei e, anzi, contrastanti con le esigenze di corretta pianificazione del territorio. Deve quindi potersi apprezzare una effettiva e significativa vicinanza dei fondi interessati dalla cessione di cubatura, e comunque la loro continuità non può predicarsi quando tra questi sussistano una o più aree aventi destinazioni urbanistiche incompatibili con l'edificazione.


