IMMOBILI

INTERVENTI EDILIZI

Diritto urbanistico – edilizia – Esecuzione di interventi edilizi su immobile oggetto di concessione di servizi – Disciplina – d.P.R. n. 383/1994 – Ricorso all'istituto dell'accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 – Inconfigurabilità.

L'esecuzione di interventi edilizi su un immobile oggetto di una concessione di servizi pubblici sfugge all'applicazione delle disposizioni in materia di titoli abilitativi applicabili all'edilizia privata ai sensi del titolo II del d.P.R. n. 380/2001 ma, giusta applicazione del disposto dell'art. 7 di cui al medesimo d.P.R. da ultimo cit., costituisce un'opera pubblica da realizzarsi "previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni" (cfr. sul punto, Cons. St., sez. V, n. 5589 del 5.11.2012 e T.A.R. Sicilia – Catania, sez. I, n. 2248 del 19.9.2013). Ciò comporta quindi l'inapplicabilità dei titoli edilizi ordinariamente abilitanti l'esecuzione di attività edificatoria da parte dei soggetti privati e preclude, logicamente, il ricorso a strumenti normativi (quali l'accertamento di conformità ex art. 36, d.P.R. cit., o la SCIA ai sensi dell'art. 37, comma 4, del medesimo d.P.R.) che consentono la sanatoria ex post di interventi edilizi realizzati in assenza di un titolo abilitativo.

IMMOBILI

ORDINE DI DEMOLIZIONE

Acqua e inquinamento idrico – diritto urbanistico – edilizia – Odine di demolizione per opere realizzare all'interno della fascia di rispetto idraulico – Giurisdizione del TSAP – Art. 143, lett. a) R.D. 1775/1933

In base all'art. 143, lett. a), del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, "Appartengono alla cognizione diretta del tribunale superiore delle acque pubbliche: a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche"; l'ampiezza della previsione normativa consente di ricondurre a tale giurisdizione anche le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di un ordine di demolizione, adottato dall'amministrazione comunale, per opere realizzate all'interno della fascia di rispetto idraulico. Si tratta invero di provvedimento che fornisce protezione, in via immediata e diretta, alle acque pubbliche attraverso la repressione di interventi edilizi che possano interferire con il regime delle acque, impedirne le possibilità di sfruttamento e il libero deflusso.

EDILIZIA

INTERVENTI DI PAVIMENTAZIONE

Diritto urbanistico – edilizia – Interventi di pavimentazione di spazi esterni – Rispetto dei limiti di permeabilità del fondo – Non esclude la necessità del titolo – nuova costruzione.

Deve escludersi che nell'assoggettare al regime di edilizia libera la realizzazione di interventi di pavimentazione di spazi esterni, entro i prescritti limiti di permeabilità del fondo, il legislatore abbia inteso consentire la facoltà di coprire liberamente e senza alcun titolo qualunque estensione di suolo inedificato, salvo soltanto il rispetto di tali limiti. E ciò in quanto la pavimentazione di aree esterne: (i) è di per sé idonea a trasformare permanentemente porzioni di suolo inedificato; (ii) riduce la superficie filtrante, con la conseguenza che — anche se contenuta nei prescritti limiti di permeabilità — incide comunque sul regime del deflusso delle acque dal terreno; (iii) è percepibile esteriormente, per cui presenta una potenziale rilevanza sotto il profilo dell'inserimento delle opere nel contesto urbano; (iv) determina la creazione di una superficie utile, benché non di nuova volumetria"(Consiglio di Stato sez. VI, 20/02/2024, n.1659). In ragione di quanto sopra, risulta legittima la qualificazione di "nuova costruzione": per giurisprudenza consolidata, la ‘costruzione' è ravvisabile ogni qualvolta l'intervento edilizio produca un effettivo e rilevante impatto sul territorio e, dunque, in relazione alle opere di qualsiasi genere con cui si operi nel suolo e sul suolo, se idonee a modificare lo stato dei luoghi determinandone una significativa trasformazione (Cons. Stato, Sez. VI, 03/04/2024, n. 3031).

IMMOBILI

TITOLI EDILIZI

Diritto urbanistico – edilizia – Annullamento del titolo edilizio determinato da vizi non rimovibili – Art. 38 D.p.r. N. 380/2001 – Regime sanzionatorio – Regolarizzazioni postume – Ammissibilità – Esclusione.

Dall'art. 38 del d.P.R. n. 380 del 2001 si ricava che, in caso di annullamento del titolo edilizio determinato da vizi non rimuovibili, il regime sanzionatorio dell'abuso realizzato può consistere alternativamente o nella rimessione in pristino oppure nell'applicazione di una sanzione pecuniaria la quale, in base al secondo comma della stessa norma, produce gli effetti dell'accertamento di conformità di cui all'art. 36 dello stesso d.P.R. n. 380 del 2001. La disposizione non contempla la possibilità di procedere a regolarizzazioni postume dell'intervento, consistenti in modifiche progettuali finalizzate a rendere quest'ultimo conforme alla vigente normativa urbanistico-edilizia. Anche la sentenza dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 17 del 7 settembre 2020 ha (perlomeno implicitamente) escluso che possa procedersi a fiscalizzazione nei casi in cui il vizio sostanziale sia emendabile attraverso modifiche del progetto. Se infatti rimane preclusa la possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria attraverso modifiche progettuali volte a rendere l'intervento conforme alla vigente normativa urbanistico-edilizia, a maggior ragione si deve escludere che l'esecuzione di tali modifiche possa addirittura evitare la demolizione stessa senza che neppure venga applicata la sanzione pecuniaria.

CONDOMINIO

ASSEMBLEA

Condominio negli edifici – Assemblea – Deliberazioni – Diritto di voto – Computo della maggioranza – Conflitto di interesse tra il singolo condomino e il condominio – Configurabilità in concreto – Necessità – Condizioni

In tema di validità delle delibere assembleari condominiali, sussiste il conflitto d'interessi ove sia dedotta e dimostrata in concreto (e non apoditticamente asserita) una sicura divergenza tra specifiche ragioni personali di determinati singoli condomini, il cui voto abbia concorso a determinare la necessaria maggioranza ed un parimenti specifico contrario interesse istituzionale del condominio (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio in cui amministratore e condomini avevano lamentato da parte di una amministrazione comunale la lesione del diritto di godimento degli immobili, del diritto alla salute e del valore dell'ambiente, cagionata dalle manifestazioni sonore svoltesi sul palco adiacente al villaggio condominiale, il giudice amministrativo, richiamati gli enunciati principi, ha escluso la sussistenza di una incompatibilità tra l'interesse dei ricorrenti e quello generale del Condominio a coltivare il ricorso, come attestato anche dai precedenti giudizi che avevano interessato la questione, in cui pure era parte il Condominio nella persona del suo amministratore, ritenendo, inoltre, che un interesse del Condominio contrario al giudizio non poteva neppure evincersi dall'incarico conferito a quest'ultimo di ricercare preliminarmente una soluzione transattiva, non essendo una tale dichiarazione incompatibile con la volontà di stare in giudizio, comunque, nella circostanza, in ogni caso, superata da una successiva delibera che aveva ratificato "tout court" l'operato dei ricorrenti).

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