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EDILIZIA
Diritto Urbanistico – Edilizia – Piscine – Qualificazione come nuova opera o come pertinenza – Criterio discretivo – "Non rilevanti dimensioni" – Piscina non adatta al nuoto – Misure massime – Individuazione
Per distinguere tra la qualificazione della piscina quale nuova opera edilizia, ovvero invece quale pertinenza, non ci si può affidare ad astratte affermazioni di principio, essendo necessario esaminarne le specifiche caratteristiche e dimensioni. In particolare, rientra nell'ambito delle pertinenze una piscina "di non rilevanti dimensioni". Sotto il profilo della "rilevanza", deve ritenersi che non ecceda la funzione pertinenziale una piscina che sia inadatta al nuoto, anche amatoriale, ovvero una piscina in cui la massima misura riscontrabile contenuta in un segmento di retta di lunghezza non ecceda m. 12; detto altrimenti, per una piscina rettangolare, cui è applicabile il teorema di Pitagora, la natura pertinenziale postula (fra l'altro) che la somma dei quadrati costruiti sul lato maggiore e sul lato minore non dovrà eccedere la superficie di mq. 144; per una piscina pertinenziale di forma irregolare, invece, che sulla sua superficie non sia tracciabile alcun segmento di retta eccedente la lunghezza di m. 12 (cfr. C.G.A.R.S., sentenza n. 926/2024)
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EDILIZIA
Diritto Urbanistico – Edilizia – CILA – Art. 6 bis d.P.R. n. 380/2001 – Titolo general-residuale per gli interventi edilizi per i quali non sia previsto diverso regime
La c.d. comunicazione d'inizio lavori asseverata (CILA) rappresenta, come emerge dalla piana lettura dell'art. 6 bis del d.P.R. n. 380/2001, il titolo general-residuale necessario per tutti gli interventi edilizi per i quali le norme del testo unico non impongono la SCIA o il permesso di costruire, ovvero che non rientrano ai sensi dell'art. 6 nell'attività edilizia libera.
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EDILIZIA
Diritto Urbanistico – Edilizia – CILA contra legem – Potere di controllo dell'amministrazione – Dato formale della presentazione e accertamento della realizzablità dell'intervento previa CILA
Diversamente da quanto disposto per la SCIA, sulla conformità tecnico-giuridica della CILA non è previsto un obbligo di controllo ordinario postumo entro un termine perentorio ravvicinato, in quanto la norma si limita a introdurre una sanzione pecuniaria "secca" in caso di omessa presentazione, senza in alcun modo disciplinare l'ipotesi in cui la stessa si profili contra legem. Se, quindi, per un verso non può ritenersi che la previsione, contenuta nel comma 5 dell'art. 6-bis del D.P.R. n. 380/2001, della sanzione pecuniaria per la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori esaurisca il novero dei poteri che l'Amministrazione può spendere a seguito della presentazione della CILA, deve, comunque, affermarsi che il potere di controllo, oltre che al dato formale della sola presentazione, possa unicamente ricondursi all'accertamento che l'opera ricada effettivamente nell'ambito dell'edilizia sottoposta a tale strumento di semplificazione, senza che possano trovare ingresso altre questioni, in quanto estranee alla fattispecie disciplinata dal legislatore.
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Diritto Urbanistico – Edilizia – Vincoli conformativi ed espropriativi – Differenza
I vincoli conformativi si differenziano dai vincoli espropriativi o sostanzialmente espropriativi: i primi sono quelli che dividono in tutto o in parte il territorio comunale in zone assoggettate a una disciplina dello ius aedificandi omogenea (cd. zonizzazione) e che dunque si connotano per il fatto di incidere su una generalità di beni, potenzialmente appartenenti a una pluralità indifferenziata di soggetti, beni che vengono accumunati in ragione delle caratteristiche intrinseche degli stessi e del contesto nel quale si inseriscono; i secondi, invece, sono quelli che riservano alla mano pubblica l'edificazione in una specifica area (cd. localizzazione) o che svuotano sostanzialmente di contenuto il diritto di proprietà su di un determinato bene (Cons. Stato, sez. II, 14 gennaio 2020, n. 342; Cons. Stato, sez. IV, 24 maggio 2018, n. 3116).
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Diritto Urbanistico – Edilizia – Ordine di demolizione – Adempimento parziale – Equivalenza all'inadempimento
L'adempimento parziale dell'ordine di demolizione equivale – quanto ad effetti - all'inadempimento. Se una demolizione parziale fosse sufficiente a privare di efficacia l'ordinanza di demolizione emessa, l'interessato sarebbe infatti del tutto arbitro del termine ex art. 31 d.p.r. n. 380/2001, potendone procrastinare "sine die" la scadenza con successivi e graduali interventi parzialmente demolitori. Nè può rientrare nel potere e nell'arbitrio del destinatario dell'ordine di demolizione la scelta delle opere da rimuovere: deve, pertanto, escludersi che al destinatario dell'ordine di demolizione sia consentito selezionare se e quali opere rimuovere, stante il principio dell'unitarietà dell'abuso, sanzionato - e dunque da demolire - in ciascuna delle sue componenti. L'esecuzione parziale dell'ordinanza di demolizione espone il destinatario anche alla sanzione pecuniaria prevista per mancata ottemperanza all'ordinanza stessa, non essendo al riguardo possibile distinguere tra parziale e totale inottemperanza.
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Diritto Urbanistico – Edilizia – Recinzione – Titolo edilizio – Caratteristiche del manufatto – Ius excludendi alios
La realizzazione di una recinzione non richiede un titolo edilizio costitutivo laddove si tratti di una trasformazione che, per l'utilizzo di materiale di scarso impatto visivo e per le dimensioni dell'intervento, non comporti un'apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale, con la conseguenza che la distinzione tra esercizio dello ius aedificandi e dello ius excludendi alios ex art. 831 c.c. va rintracciata nella verifica concreta delle caratteristiche del manufatto (Tar Liguria sentenza 663/2021).
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Diritto Urbanistico – Edilizia - Oneri concessori – Diniego del permesso in sanatoria – Maggiorazione del 10% ex art. 32, c. 40 d.l. n. 269/2003 - Ripetizione
Posto che gli oneri concessori costituiscono un corrispettivo di diritto pubblico connesso al rilascio del permesso di costruire (anche in sanatoria, a seguito di condono), ragion per cui, quando tale rilascio è denegato, difetta il titolo in forza del quale esso possa essere trattenuto dal Comune che intanto lo abbia incassato (cfr., in questi termini, T.A.R. Napoli, Sez. III, 5 ottobre 2022, n. 6175), non vi è ragione per escludere la ripetizione anche della maggiorazione del 10% ex art. 32, co. 40, d.l. 269/2003 sui diritti ed oneri correlati all'istruttoria delle domande finalizzate al rilascio del titolo abilitativo (cfr., sul punto. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 28 marzo 2011, n. 818, confermata da Cons. Stato, Sez. IV, 11 settembre 2012, n. 4825).
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PERMESSO DI COSTRUIRE
Diritto urbanistico – Intervento in area soggetta a vincolo – Permesso di costruire - Silenzio assenso – Configurabilità – Presupposti – Art. 20, c. 8 d.lgs. n. 380/2001 – Finalità di semplificazione e accelerazione.
Nelle aree vincolate il silenzio assenso è ammesso solo laddove la pratica si presenti completa dal punto di vista dell'acquisizione dei nulla osta, pareri e assensi necessari e dunque della rappresentazione di tutti gli interessi pubblici da salvaguardare, ovvero laddove, per la qualità dell'intervento, l'acquisizione di tali atti presupposti non sia richiesta. L'assoluta inconfigurabilità del silenzio assenso per il solo fatto della pertinenza dell'intervento ad area soggetta a vincolo rappresenta, infatti, un'errata applicazione del comma 8 dell'art. 20 del D.P.R. 380/2001 ed un'illegittima limitazione dell'operatività dell'istituto, il cui effetto abnorme è quello di frustrare le finalità di semplificazione e di accelerazione dell'agire amministrativo alla base della stessa disposizione normativa citata, nonché le esigenze di certezza delle situazioni giuridiche all'origine delle più recenti modifiche apportate ad essa ed alla legge n. 241/1990 (cfr. T.A.R. - Campania, Salerno, Sez. II, 30.04.2024, n. 950, Id. T.A.R. - Toscana, Firenze, Sez. III, 24.01.2023, n. 72, Cons. Stato, Sez. IV, 21.11.2023, n. 9969).


