IMMOBILI
EDILIZIA
Diritto urbanistico – Edilizia – Decreto Sblocca Italia - Permesso di costruire convenzionato – Nozione, presupposti e regime – Espresso richiamo nelle norme di piano – Non è richiesto.
Il decreto Sblocca Italia (D.L. n. 133 del 2014), ha introdotto il "Permesso di costruire convenzionato": un istituto nuovo di attuazione delle previsioni del Piano regolatore generale. Esso si propone come una modalità alternativa agli strumenti urbanistici attuativi che può essere impiegata qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte, sotto il controllo del Comune, con una modalità semplificata. Alla base del rilascio del permesso di costruire vi è una convenzione nella quale sono specificati gli obblighi di cui il soggetto attuatore si fa carico per soddisfare l'interesse pubblico. Sono soggetti alla stipula di convenzione: la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori; la realizzazione di opere di urbanizzazione; le caratteristiche morfologiche degli interventi; la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale. Lo strumento in esame, dunque, è pertinente e funzionale alle opere di urbanizzazione da eseguire, laddove mancanti, carenti o insufficienti. Al procedimento di formazione del permesso di costruire convenzionato si applica quanto il TU prevede per il permesso di costruire, ossia il Capo II del Titolo II, mentre la convenzione è sottoposta all'art.11 della legge 241/1990, in materia di accordi integrativo o sostitutivi di procedimenti. Quando la convenzione abbia ad oggetto opere di urbanizzazione, resta invariato quanto dispone il Codice dei contratti sulle opere di urbanizzazione a scomputo (articolo 32, comma 1, lettera g, del Codice). Ai fini dell'applicazione dello strumento del permesso di costruire convenzionato non è necessario un suo espresso richiamo nelle norme di piano, pena la vanificazione dell'istituto.
IMMOBILI
ESPROPRIAZIONE
Espropriazione – Verbale di immissione in possesso – Inizio dei lavori – Perdita di possesso da parte dell'ente espropriante – Annullamento dei titoli giuridici – Specifico atto di restituzione – Necessità – Esclusione.
Si deve escludere che la prassi –largamente diffusa tra le amministrazioni esproprianti– di tollerare una prolungata detenzione dei suoli occupati da parte dei proprietari ablati, anche dopo la redazione del verbale di immissione in possesso e di redazione dello stato di consistenza e fino all'effettivo avvio dei lavori, comporti la sopravvenuta inefficacia del decreto di occupazione, atteso che per l'esecuzione di quest'ultima è sufficiente la redazione di un verbale nel quale si dia atto che il suolo occupato, specificamente e puntualmente individuato, è soggetto alla giuridica disponibilità dell'espropriante, il quale potrà iniziare i lavori in qualsiasi momento successivo (fermo restando il rispetto dei termini fissati nella dichiarazione di pubblica utilità) e non è necessariamente tenuto ad apprendere materialmente fin da subito il suolo occupato (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 23.02.2012 n. 981). Da tale principio si deve desumere che è sufficiente che i titoli giuridici per l'immissione in possesso dei fondi siano annullati per produrre la perdita del possesso da parte dell'ente espropriante, senza che occorra uno specifico atto di restituzione del bene, che, nelle more, sia rimasto nella detenzione del precedente possessore.
IMMOBILI
ATTIVITA' EDILIZIA
Edilizia – Attività edilizia – Compendio immobiliare adibito a locazione turistica breve – Svolgimento in forma permanente di attività ricreativa diretta allo svolgimento ed all'organizzazione di eventi – Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante da categoria residenziale a turistico-ricettiva extralberghiera – Sussistenza
Lo svolgimento, all'interno di un compendio immobiliare – nella specie, una villa – in forma stabile, sistematica e permanente di una attività ricreativa per lo svolgimento e l'organizzazione di eventi, ulteriore e diversa rispetto alla mera locazione turistica breve, concretizza un sostanziale mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante dell'intero suddetto compendio, dalla categoria residenziale a quella turistico-ricettiva extralberghiera, ai sensi dell'art. 23-ter del DPR n. 380 del 2001 (F.Cia).
IMMOBILI
VINCOLO STORICO ARTISTICO
Urbanistica – Vincolo storico-artistico – Discrezionalità – Pertinenze.
L'imposizione di un vincolo storico-artistico, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, può includere aree adiacenti e pertinenze che, pur prive di pregio autonomo, risultano funzionalmente collegate al bene principale e contribuiscono a preservarne l'unitarietà e l'integrità storico-artistica. Tale giudizio è connotato da ampia discrezionalità tecnico-valutativa, sindacabile solo per manifesta illogicità o incoerenza. Lo stato di degrado o di mancata valorizzazione del bene non preclude l'apposizione del vincolo, se finalizzato a preservarne il valore residuo e a prevenire ulteriore degrado.
IMMOBILI
VINCOLO INEDIFICABILITA'
Urbanistica – Vincolo inedificabilità – Demanio – Condono - Demolizione.
La sanatoria di abusi edilizi su aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, come previsto dall'art. 3 L.R. Lazio n. 30/1974, è preclusa indipendentemente dalla demanialità dell'area. In caso di rigetto dell'istanza di condono, l'ordine di demolizione costituisce atto vincolato e non necessita di ulteriore motivazione in merito alla compatibilità paesaggistica. Le eventuali contestazioni sulla qualificazione del suolo come demanio marittimo devono essere oggetto di accertamento in sede ordinaria, e non incidono sull'obbligo amministrativo di adottare provvedimenti repressivi degli abusi.


