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ORDINANZA DI DEMOLIZIONE

Diritto urbanistico – Edilizia – Ordinanza di demolizione – Atto unico con possibile efficacia plurima.

L'ordinanza di demolizione è atto unico e può essere ad efficacia plurima, posto che in essa possono essere sanzionati plurimi corpi di fabbrica, ciascuno inerente ad uno specifico episodio di abusività, analiticamente dettagliato, aventi una propria autonomia, una propria specificità strutturale e storia edilizia; ne segue che l'ordinanza di demolizione, seppur racchiusa in un unico atto, è scomponibile in tanti ordini di demolizione quanti sono gli episodi edilizi analizzati e documentati.

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DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

Diritto urbanistico - Edilizia – Demolizione e ricostruzione – Nuova costruzione – Criterio discretivo.

Il criterio discretivo tra l'intervento di demolizione e ricostruzione e la nuova costruzione è costituito, nel primo caso, dall'assenza di variazioni del volume, dell'altezza o della sagoma dell'edificio. Ne deriva che in assenza di tali indefettibili e precise condizioni si deve parlare di intervento equiparabile a nuova costruzione, da assoggettarsi alle regole proprie della corrispondente attività edilizia. Tali criteri hanno un ancora maggiore pregio interpretativo a seguito dell'ampliamento della categoria della demolizione e ricostruzione operata dal d.lgs. n. 301 del 2002 in quanto proprio perché non vi è più il limite della 'fedele ricostruzione' si richiede la conservazione delle caratteristiche fondamentali dell'edificio preesistente nel senso che debbono essere presenti gli elementi fondamentali, in particolare per i volumi, per cui la ristrutturazione edilizia, per essere tale e non finire per coincidere con la nuova costruzione, deve conservare le caratteristiche fondamentali dell'edificio preesistente e la successiva ricostruzione dell'edificio deve riprodurre le precedenti linee fondamentali quanto a sagoma, superfici e volumi.

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TITOLI EDILIZI

Diritto urbanistico – Edilizia – Legittimazione a chiedere il titolo edilizio – Contestazioni sul diritto del richiedente – Indagini istruttorie della P.A. - Limiti.

La P.A. ha l'onere di accertare con serietà e rigore la legittimazione a chiedere il titolo edilizio, dovendo accertare che l'istante sia il proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento costruttivo o che, comunque, ne abbia un titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l'attività edificatoria. L'Amministrazione, quando venga a conoscenza dell'esistenza di contestazioni sul diritto del richiedente il titolo abilitativo, deve compiere le necessarie indagini istruttorie per verificare la fondatezza delle contestazioni, senza però sostituirsi a valutazioni squisitamente civilistiche (che appartengono alla competenza dell'A.G.O.), arrestandosi dal procedere solo se il richiedente non sia in grado di fornire elementi prima facie attendibili.

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CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO

Diritto urbanistico – Edilizia – Cambio di destinazione d'uso – Categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee – Modificazione edilizia incidente sul carico urbanistico – Permesso di costruire.

Il cambio di destinazione d'uso di un preesistente manufatto non richiede alcun titolo abilitativo nel solo caso in cui si realizzi fra categorie edilizie omogenee; viceversa, il cambio di destinazione che interviene tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee integra una modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico, soggetta a permesso di costruire. Ne discende che qualsiasi modifica edilizia tale da variare le oggettive attitudini funzionali del bene determina un cambio di destinazione d'uso (fattispecie relativa ad un cambio di destinazione d'uso da cantina/magazzino a commerciale).

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INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Edilizia – Diritto dell'energia – Art. 119, c. 13-ter d.l. n. 34/2020 – Interventi di efficientamento energetico – Realizzabilità tramite CILA – Manutenzione straordinaria – Cornice generale del DPR 380/2001 – Demolizione e ricostruzione – Disciplina di cui agli artt. 3, c. 1, lett. d) e 10, c. 1 d.P.R. n. 380/2001.

L'art. 119, comma 13-ter, del d.l. n. 34/2020 prevede che gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico sono realizzabili mediante CILA ove classificabili quale "manutenzione straordinaria" (al di fuori di cui si collocano la demolizione e la ricostruzione degli edifici); tali interventi devono essere collocati entro la cornice generale del DP.R. 380/2001, la quale costituisce l'insopprimibile fonte normativa di riferimento da cui non si può prescindere per qualificare una determinata opera e inquadrarla entro uno specifico titolo edilizio, sicché, in forza delle previsioni di cui all'art. 3 e 10 del TUE, non può ritenersi che l'esclusione dal perimetro della CILAS, di cui al predetto art. 119, comma 13-ter, del d.l. n. 34/2020, riguardi solo gli "integrali" interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici. Risulta più coerente, sul piano sistematico, ritenere che un intervento sia realizzabile mediante CILAS, anche qualora riguardi "le parti strutturali degli edifici o i prospetti", ove abbia le caratteristiche della manutenzione straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. 380/2001 e non comporti la "demolizione e la ricostruzione" dell'edificio interessato, la quale, anche ove non integrale, porta a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e, come tale, è da sottoporsi alla disciplina di cui agli artt. 3, comma 1, lett. d), e 10 del predetto D.P.R. 380/2001.

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RISCHIO INONDAZIONI

Diritto urbanistico – Edilizia – Art. 36 d.P.R. n. 380/2001 – Area a rischio inondazione – Doppia conformità – Decorso del tempo – Legittimo affidamento – Esclusione.

In forza delle previsioni di cui all'art. 36 d.P.R. 380/2001, anche se l'opera è stata realizzata in epoca in cui l'area non era ancora assoggettata a rischio inondazione R4, l'accertamento di doppia conformità dello stesso, impone la verifica della rispondenza alle norme vigenti al momento della presentazione della domanda. Né sussiste alcun legittimo affidamento scaturente dalla situazione dei luoghi o dal tempo trascorso della realizzazione delle opere abusive. Il decorso del tempo non può infatti incidere sull'ineludibile doverosità degli atti volti a perseguire l'illecito attraverso l'adozione della relativa sanzione, deve conseguentemente essere escluso che, ad esempio, l'ordinanza di demolizione di immobile abusivo (pur se tardivamente adottata) debba essere motivata sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata.

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