IMMOBILI
PERMESSO DI COSTRUIRE
Permesso di costruire – Domanda – Contenuto minimo – Differenza tra configurabilità e completezza della domanda – Contenuti essenziali
In tema di domanda di permesso di costruire, il Consiglio di Stato, tracciando una linea netta tra ciò che impedisce all'istanza di nascere giuridicamente e ciò che ne condiziona la definizione nel merito, ha operato una ricostruzione del contenuto minimo, individuando i requisiti che l'istanza deve possedere affinché sia ritenuta "configurabile" e distinguendoli da quelli che integrano una mera "incompletezza documentale". Ai fini della distinzione, devono ritenersi essenziali i contenuti tassativamente indicati dall'art. 20, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001, la cui mancanza determina l'"inconfigurabilità" dell'istanza, che non produrrà effetti procedimentali. La domanda che invece ne sia provvista, ma alla quale manchino documenti diversi, richiesti dalla legislazione regionale o dai regolamenti edilizi, è meramente "incompleta" e legittima la richiesta di integrazione. Il concetto di completezza è pertanto più ampio di quello di configurabilità: una domanda può considerarsi completa solo se corredata di tutti gli elementi identificativi dell'intervento e di quelli documentali idonei a consentire la valutazione del progetto nel suo complesso.
IMMOBILI
TITOLI EDILIZI
Illegittimità del titolo edilizio – Potere di annullamento regionale ex art. 39 d.P.R. n. 380/2001 – Differenze rispetto al generale potere di annullamento ex art. 21 nonies l. n. 241/1990 – Presupposti sanciti per l'autotutela ordinaria – Osservanza – Necessità.
Pur differenziandosi rispetto a quello generale disciplinato dalla l. n. 241/1990 – in quanto attribuito ad un ente diverso da quello che ha adottato il provvedimento e con un oggetto più specifico – il potere di annullamento previsto dall'art. 39 del d.P.R. n. 380/2001, per esigenze di coerenza con i principi ordinamentali, deve essere letto alla luce dei canoni costituzionali di cui all'art. 97 Cost. nonché del principio di ragionevolezza, tenendo quale punto di riferimento i presupposti sanciti per l'autotutela ordinaria dall'art. 21- nonies, quali espressione dei più generali principi di imparzialità e buon andamento. Condizione necessaria per poter attivare l'intervento sostitutivo regionale è quindi, l'illegittimità del titolo edilizio; tale condizione, tuttavia, sola, non è sufficiente, dovendosi riscontrare, altresì, la sussistenza di un concreto e attuale interesse pubblico, che non può coincidere con la mera esigenza di ripristino della legalità violata poiché deve tenere conto dell'attualità dell'interesse primario alla rimozione dell'atto (principio di effettività del potere) e compararlo con gli interessi secondari, nonché con le posizioni giuridiche soggettive consolidate in capo ai destinatari (limite esterno all'esercizio della discrezionalità).
EDILIZIA
ASSEVERAZIONE
Asseverazione prevista dall'art. 20, c. 1 del d.P.R. n. 380/2001 – Natura – Funzione di garanzia – Asseverazione fondata su presupposti fondamentali errati – Incompletezza dell'istanza.
L'asseverazione prevista dall'art. 20, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001 non assolve una funzione meramente documentale; quando è richiesta, è invece un atto di garanzia che orienta il procedimento e su cui la P.A. fa legittimo affidamento; circoscrive inoltre l'ambito dell'istruttoria d'ufficio, escludendo che la P.A. debba ripetere integralmente le verifiche che il professionista ha certificato sotto la propria resposanbilità. Quando l'asseverazione è errata su un presupposto fondamentale — quale la sussistenza o l'insussistenza di un vincolo paesaggistico — viene meno la funzione di garanzia dell'atto; l'asseverazione, di conseguenza, pur formalmente presente, sottrae all'Amministrazione un presupposto essenziale dell'istruttoria, impedendole di valutare il progetto nel suo complesso: l'istanza, in queste condizioni, pur configurabile, è incompleta, non contenendo le informazioni necessarie a consentire la compiuta valutazione dell'intervento.
EDILIZIA
ASSEVERAZIONE
Asseverazione – Definizione normativa dei contenuti – Modulistica informatica predisposta dalla P.A. - Incompletezza - Esonero dall'adempimento legislativo – Esclusione
Il perimetro dell'obbligo di asseverazione è definito dalla legge statale, con la conseguenza che l'eventuale incompletezza del modulo informatico predisposto dall'amminis trazione, non è idonea a ridefinirne i contenuti. Lo strumento informatico, essendo preordinato alla semplificazione e alla funzionalizzazione del procedimento, non può infatti determinare il contenuto dell'obbligo normativo, né consentire alla parte di trarre vantaggio dalle sue eventuali carenze per omettere dichiarazioni dovute.
BENI CULTURALI E AMBIENTALI
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
Autorizzazione paesaggistica – Art. 146, c. 4 d.lgs. n. 42/2004 – Termine quinquennale di efficacia – Decorrenza – Individuazione.
Ai sensi dell'art. 146, comma 4, del d.lgs. n. 42 del 2004 "l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione". Il dies a quo del termine di durata dell'efficacia dell'autorizzazione è individuato dalla stessa norma nel giorno in cui il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento acquista efficacia, fatta salva l'ipotesi in cui vi sia un ritardo nel rilascio del titolo dipeso da circostanze imputabili all'interessato. Il legislatore, in altri termini, ha correlato il decorso del termine quinquennale di efficacia dell'autorizzazione all'effettiva possibilità da parte del destinatario di poterne fruire, dal momento che, diversamente opinando, si perverrebbe alla conclusione che le eventuali lungaggini burocratiche dell'Amministrazione nella concessione del necessario permesso di costruire andrebbero di fatto a rendere inefficace – e, quindi, del tutto inutile – l'autorizzazione paesaggistica precedentemente concessa, imponendo così un ingiustificato aggravio procedimentale al privato.
CATASTO
IMPIANTI
Impianti destinati al servizi idrico integrato – Classamento catastale – Categorie del gruppo D – Attribuzione della categoria E sul presupposto della natura pubblica del servizio – Illegittimità.
In tema di classamento catastale, gli impianti destinati al servizio idrico integrato (quali depuratori, vasche di sollevamento e sistemi di pompaggio delle acque reflue) devono essere ricondotti alle categorie del gruppo D, e segnatamente alla categoria D/7, ove presentino caratteristiche di autonomia funzionale e reddituale e siano destinati allo svolgimento di attività economica secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. È illegittima l'attribuzione della categoria E fondata esclusivamente sulla natura pubblica del servizio e sull'assenza di fine di lucro del soggetto gestore, poiché ai fini catastali rilevano unicamente le caratteristiche oggettive del bene e la sua destinazione funzionale, non lo status giuridico del soggetto titolare né la finalità pubblicistica dell'attività.
TRIBUTI
IMU e TASI
Presenza di vincoli incidenti sull'edificabilità del suolo Valore venale – Vincoli di inedificabilità assoluta – Comportano il venir meno del presupposto impositivo.
Nell'IMU e nella TASI, la presenza di vincoli idrogeologici, da esondazione o da emissioni nocive che incidano di fatto sull'edificabilità del suolo non esclude, di per sé, la natura edificabile dell'area risultante dagli strumenti urbanistici comunali. Tali vincoli rilevano normalmente solo ai fini della determinazione del valore venale del bene e quindi della base imponibile. Tuttavia, qualora le limitazioni derivanti da tali vincoli siano così incisive da comprimere fino ad annullare completamente la vocazione edificatoria del terreno, essi si traducono in vincoli di inedificabilità assoluta, con conseguente venir meno del presupposto impositivo.


