AMBIENTE

Bonifiche

CASSAZIONE CIVILE, Sez. I - 8 luglio 2026, ord. n. 22885

Amministrazione straordinaria - Bonifica – Privilegio speciale immobiliare previsto dall'art. 253 D.Lgs. 152/2006 – Limiti

In tema di amministrazione straordinaria e crediti per la bonifica ambientale, il privilegio speciale immobiliare previsto dall'art. 253, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 spetta esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per interventi eseguiti sugli immobili interessati dalla bonifica e ricompresi nel patrimonio della procedura, dovendosi interpretare restrittivamente la disciplina dei privilegi. Ne consegue che il privilegio non può estendersi ai costi relativi ad interventi eseguiti su aree esterne al perimetro dello stabilimento, ancorché contaminate dall'attività produttiva. Le spese future di bonifica non sono ammissibili in prededuzione, né possono essere ammesse con riserva, poiché il diritto di rivalsa dell'amministrazione sorge soltanto dopo l'effettivo sostenimento delle relative spese.

AMBIENTE

Inquinamento acustico

Requisiti acustici passivi degli edifici – Disposizioni a presidio della salute dei futuri abitanti degli immobili di nuova costruzione – Interesse tutelato – Proprietari contermini – Mero interesse di fatto inidoneo a radicare una posizione giuridica qualificata e differenziata.

Le norme sull'inquinamento acustico e i requisiti acustici passivi degli edifici, previsti dai regolamenti edilizi, sono posti a presidio della salute e del benessere dei futuri occupanti degli immobili di nuova costruzione, proteggendoli dalle immissioni sonore provenienti dall'esterno. L'interesse tutelato è, dunque, quello dei futuri residenti del nuovo fabbricato e non quello dei proprietari degli immobili contermini. In assenza di prova in ordine al pregiudizio concreto e attuale che l'assenza di tali opere nel progetto originario arrecherebbe direttamente alla proprietà dei ricorrenti, l'interesse vantato da questi ultimi a che il nuovo edificio sia dotato di misure che, indirettamente, potrebbero forse migliorare la situazione acustica generale dell'area, si configura come un mero interesse di fatto, inidoneo a radicare una posizione giuridica soggettiva qualificata e differenziata che legittimi l'impugnazione su tale specifico punto.

EDILIZIA

Immobili in regime di comunione

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 8^ – 17 luglio 2026, n. 4507

Coniugi – Provvedimenti sanzionatori in materia edilizia – Notificazione al coniuge convivente – Effetti nei confronti dell'altro coniuge – Iniziativa giurisdizionale intrapresa da uno dei coniugi – Consumazione del diritto in pro e in danno dell'altro – Decorso del termine – Mancata impugnazione da parte del coniuge destinatario della notifica – Preclusione all'altro coniuge di proporre analoga azione.

Nell'ambito dei poteri di amministrazione e di rappresentanza in giudizio spettante disgiuntamente a ciascun coniuge ex art. 180 del c.c. in riferimento ai beni oggetto di comunione, rientra anche la legittimazione di ciascuno di essi ad essere destinatario, o a ricevere notificazione, di provvedimenti, quali quelli sanzionatori in materia edilizia, con effetti anche nei confronti dell'altro coniuge; conseguentemente, deve ritenersi che, in mancanza di prove contrarie, anche l'altro proprietario ne abbia avuto conoscenza nella stessa data in cui ne ha avuto conoscenza il coniuge convivente. Inoltre, l'iniziativa giurisdizionale legittimamente intrapresa, in via disgiuntiva, da uno dei coniugi ai fini della tutela di situazioni soggettive riconducibili alla comunione, consuma il relativo diritto di azione anche in pro e in danno dell'altro coniuge, cui devono, per l'effetto, ritenersi estesi gli effetti del giudicato; allo stesso modo, il decorso del tempo, senza che il coniuge destinatario della notifica dell'ordine di demolizione lo abbia impugnato, preclude definitivamente all'altro coniuge la possibilità di riproporre un'analoga azione.

EDILIZIA

Sanzioni

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 1^ – 16 luglio 2026, n. 4484

Sanzione amministrativa pecuniaria – Art. 31, c. 4 bis d.P.R. n. 380/2001 – Adozione – Presupposto – Notifica e autonomo provvedimento formale di accertamento – Non sono richiesti

A mente dell'art. 31, comma 4 bis D.P.R. n. 380/2001, l'unico presupposto per l'adozione della sanzione amministrativa pecuniaria ( differentemente da quanto previsto per l'ulteriore e diversa sanzione della perdita del diritto di proprietà di cui all'art. 31, comma 4 D.P.R. n. 380/2001) è l'accertamento dell'inottemperanza, non essendo necessaria la sua notifica, né l'adozione di un autonomo provvedimento formale di accertamento.

IMMOBILI

Permesso di costruire

Decadenza del permesso di costruire per mancato inizio dei lavori – Nozione di "inizio dei lavori" – Opere preparatorie – Soglia minima di trasformazione urbanistico-edilizia

La nozione di "inizio dei lavori", rilevante ai fini dell'impedimento della decadenza del permesso di costruire, non può essere intesa in senso meramente formale o documentale, ma richiede l'esecuzione di opere concretamente rivelatrici della seria ed effettiva volontà del titolare di dare corso all'intervento assentito. L'inizio dei lavori deve cioè manifestarsi attraverso attività edilizie significative e non equivoche, tali da evidenziare il concreto avvio dell'opera progettata e da escludere il rischio che il termine decadenziale possa essere eluso mediante interventi meramente simbolici o preparatori: l'effettivo impianto del cantiere, la presenza stabile di mezzi e maestranze, l'esecuzione di scavi funzionalmente collegati alle opere fondazionali e, più in generale, la realizzazione di attività costruttive idonee a inserirsi nel processo edificatorio vero e proprio. Le attività consistenti nella recinzione dell'area, nella predisposizione degli allacci di cantiere e nell'apposizione della cartellonistica, si collocano invece nella fase antecedente all'effettivo avvio dell'intervento edilizio e non consentono di ritenere superata quella soglia minima di trasformazione urbanistico-edilizia indispensabile per impedire il verificarsi dell'effetto decadenziale.

ENERGIA

Cogenerazione

Qualificazione di "aiuto di Stato" - Settore della cogenerazione di calore e di energia elettrica - Riforma del regime di sostegno alla cogenerazione - Decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti compatibili con il mercato interno - Nozione di "aiuto di Stato" - Misure concesse mediante risorse statali - Condizione relativa all'esistenza di un prelievo obbligatorio - Impugnazione

La qualificazione di «aiuto di Stato», ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, presuppone che siano cumulativamente soddisfatte quattro condizioni, vale a dire che esista un intervento dello Stato o «mediante risorse statali», che tale intervento possa incidere sugli scambi tra gli Stati membri, che detto intervento conceda un vantaggio selettivo al suo beneficiario e che il medesimo intervento falsi o minacci di falsare la concorrenza. Pertanto, una misura può essere qualificata come intervento dello Stato o come aiuto concesso «mediante risorse statali» qualora, da un lato, essa sia concessa direttamente o indirettamente mediante tali risorse e, dall'altro, sia imputabile a uno Stato membro. La giurisprudenza, ha elaborato due criteri che consentono di stabilire che fondi mediante i quali viene concesso un vantaggio tariffario, in virtù della normativa nazionale, costituiscono «risorse statali», ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. In primo luogo, i fondi alimentati mediante un'imposta o altri prelievi obbligatori in virtù della normativa nazionale, gestiti e ripartiti in conformità di tale normativa, costituiscono «risorse statali», ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. A tale riguardo, il fatto che l'onere finanziario di un siffatto prelievo sia in concreto sopportato da una determinata categoria di persone non è sufficiente per dimostrare che i fondi risultanti da tale prelievo abbiano il carattere di «risorse statali», ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. È necessario anche che detto prelievo sia obbligatorio in virtù del diritto nazionale. In secondo luogo, il fatto che delle somme restino costantemente sotto il controllo pubblico, e dunque a disposizione delle autorità nazionali competenti, è sufficiente perché esse possano essere qualificate come «risorse statali», ai sensi di tale disposizione. Ne consegue che il carattere statale delle risorse, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, può essere dimostrato sulla base di due criteri alternativi relativi, l'uno, all'esistenza di un onere obbligatorio gravante sui consumatori o sui clienti finali e, l'altro, al controllo pubblico sulla gestione del sistema e, in particolare, sui fondi o sui gestori di tali fondi.

RIFIUTI

Tari

CASSAZIONE CIVILE, Sez. 5^ - 22 giugno 2026, ord. n. 21228

Esenzione – Dichiarazione originaria o di variazione – Condizione costitutiva del beneficio – Prova documentale

In materia di TARI, il diritto all'esenzione per locali oggettivamente inidonei alla produzione di rifiuti o nei quali non siano prodotti rifiuti non opera automaticamente, ma è subordinato alla presentazione della dichiarazione originaria o di variazione prevista dall'art. 1, comma 685, della l. n. 147/2013 e dal regolamento comunale. Tale dichiarazione costituisce condizione essenziale per il riconoscimento del beneficio e produce effetti soltanto per il futuro, senza efficacia retroattiva, sicché la successiva dimostrazione dell'assenza del presupposto impositivo mediante perizie, CTU o altra documentazione non è idonea a estendere l'esenzione alle annualità precedenti.

URBANISTICA

Lottizzazione

Art. 2- septies, c. 1 lett. b), D.L. 21/2022 – Proroga automatica dei termini di efficacia di convenzioni di lottizzazioni e strumenti urbanistici attuativi – Estensione ai permessi di costruire – Esclusione – Diversa disciplina prevista dalla lettera a)

La proroga ope legis dei termini di efficacia per le convenzioni di lottizzazione, gli accordi similari e gli strumenti urbanistici attuativi, disposta con l'art. 2-septies, comma 1, lett. b) del D.L. 21/2022, non si applica ai permessi di costruire. La contestuale previsione contenuta nella lettera a) del medesimo comma dimostra infatti che il legislatore ha inteso disciplinare separatamente le due fattispecie. Se, infatti, la proroga automatica fosse stata estesa anche ai permessi di costruire, non vi sarebbe stata alcuna ragione per predisporre una distinta disciplina concernente i termini di inizio e ultimazione dei lavori relativi ai titoli edilizi. La scelta normativa evidenzia, anche sul piano dell'interpretazione sistematica, la volontà di mantenere distinti i due regimi giuridici: da un lato, gli strumenti urbanistici complessi, caratterizzati da una pluralità di interessi pubblici e privati coinvolti; dall'altro, il singolo titolo edilizio, soggetto alla disciplina generale dell'art. 15, del D.P.R. 380/ 2001.

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