Il notevole aumento delle autovetture elettriche rende attuale il problema della ricarica delle stesse all'interno del condominio, anche perché il numero di punti di approvvigionamento non è adeguato alle concrete esigenze degli automobilisti. Per potersi orientare in materia la giurisprudenza fornisce importanti elementi di valutazione.

Cassazione 993/2022 sul criterio di riparto delle spese
La sentenza afferma che l'articolo 1123Codice civile, relativo alla ripartizione delle spese nel condominio, non è una norma di natura inderogabile poiché la contitolarità delle parti comuni non comporta necessariamente l'obbligo di concorrere nelle spese, essendo legittime, a date condizioni, eventuali deroghe, in favore di singoli condòmini, ai criteri fissati dalla norma. Infatti, rientra nei poteri dell'assemblea disporre anche eventuali esoneri delle spese relative alle parti comuni, ove la delibera sia adottata con il consenso di tutti i condòmini (Cassazione 5975/2004; 2833/1994; 5479/1991), o qualora detta deroga sia contenuta in un regolamento di natura contrattuale, non essendo l'articolo 1123 Codice civile espressamente qualificato come norma inderogabile dall'articolo 1138 Codice civile.

La sentenze sul furto dell'energia elettrica condominiale
La Cassazione (sentenza 23800/2019) ha qualificato come reato di furto la condotta del condòmino che aveva collegato con un cavo elettrico la presa di corrente condominiale con l'alimentazione elettrica del suo appartamento. Nel caso trattato il giudice di legittimità, ravvisando il furto semplice in assenza della contestazione da parte del Pm di circostanze aggravanti, affermava la mancanza della condizione di procedibilità della querela, in quanto quella presentata dall'amministratore condominiale non era stata preceduta da un'assemblea condominiale.

Infatti, secondo il consolidato orientamento della Cassazione il condominio degli edifici non è un soggetto giuridico dotato di una personalità distinta da quella dei suoi partecipanti, ma uno strumento di gestione collegiale degli interessi comuni dei condòmini, attraverso il quale deve esprimersi la volontà di sporgere querela. Ne consegue che la presentazione della querela in relazione ad un reato commesso in danno del patrimonio condominiale presuppone uno specifico incarico conferito all'amministratore dall'assemblea dei condòmini (Cassazione 2347/2015; 6197/2010; 249259/20009).

Quand'anche l'amministratore avesse presentato una querela, in assenza dell'autorizzazione dell'assemblea, la stessa non varrebbe ad integrare la condizione di procedibilità in relazione al reato di furto semplice. Invero la Corte di appello aveva escluso la sussistenza della circostanza aggravante dell'articolo 625 numero 2 Codice penale (relativa alla violenza sulle cose), che rendeva il reato procedibile di ufficio, e pertanto avrebbe dovuto pronunciare una sentenza di non doversi procedere per la mancanza di una valida querela.

L’allaccio ad un altro condominio
La Cassazione (sentenza 5719/2022) ha dichiarato inammissibile il ricorso di un condòmino avverso la sentenza che lo aveva condannato per il reato di furto aggravato perché, per alimentare l'energia elettrica di due suoi garage , si era allacciato abusivamente all'utenza di un altro condomino. Il giudice di legittimità ha affermato il principio per cui il reato si realizza con l'elemento oggettivo dell'allaccio abusivo accompagnato dalla volontà di superare la contraria volontà dell'ente erogatore. Pertanto, risponde del reato di furto di energia elettrica , aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Cassazioner 24592/2021).

La sentenza sul certificato antincendio nel condominio
L’articolo 1117 Codice civile prevede che l’amministratore del condominio deve esercitare una particolare vigilanza perché, ai sensi dell’articolo 1130 Codice civile, ne sia assicurato il migliore e sicuro godimento per ciascun abitante anche con riferimento alla normativa antincendio. Il Dpr 151/2011 individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ed all'articolo 3, comma 1, stabilisce che gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I categorie B e C sono tenuti a richiedere con apposita istanza al Comando provinciale dei Vigili del fuoco l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché di progetti di modifiche da apportare a quelle esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni antincendio.

Il condominio è interessato dalla predetta normativa in quanto rientrano nelle attività soggette ai controlli antincendio (Allegato I categorie B e C numeri 75 e 77) le autorimesse di dimensioni oltre 1.000 metri quadri fino a 3.000 metri quadri oppure oltre 3.000 metri quadri e gli edifici di altezza oltre 32 mt. fino a 54 mt ed oltre 54 mt. L'articolo 4, comma primo, del regolamento prevede che per le attività previste dall'Allegato I la predetta istanza è presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dall'articolo 2, comma 7. Il Comando verifica la completezza dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, rilascia ricevuta.

La vicenda
L’amministratore condominiale per affidare l’incarico di rifacimento della facciata, deliberato dall’assemblea, si deve attenere all’articolo 93 del Dlgs 81/2008 che lo esonera da responsabilità se incarica dell’esecuzione dei lavori un soggetto qualificato in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 92 . Tuttavia, la responsabilità dell’amministratore con riguardo alle parti comuni è assai delicata come affermato dalla Cassazione (sentenza 40381/2019) che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un amministratore avverso una sentenza che lo aveva condannato per la violazione della normativa antincendio prevista dal Dlgs 81/2008.

L’amministratore afferma che la Corte di appello avrebbe dovuto assolverlo poiché era subentrato nell’amministrazione dell’edificio (consistente in una residenza alberghiera per anziani) e si era fidato di quanto dichiaratogli dal precedente amministratore che lo aveva rassicurato circa il rispetto della normativa antincendio, in quanto aveva presentato, in precedenza, un progetto di adeguamento di prevenzione incendi che aveva ottenuto il parere favorevole dei Vigili del fuoco.

Successivamente erano state realizzate le opere e gli impianti in conformità alle prescrizioni impartite dai Vigili del fuoco ed era stato richiesto il certificato di prevenzione incendi, ma la domanda era stata smarrita perché era confluita in un faldone diverso del Comando provinciale . Pertanto, l’amministratore si giustificava affermando che quando era entrato in carica ignorava le irregolarità riscontrate in sede di sopralluogo ed aveva provveduto ad eliminarle. Inoltre, chiedeva l’applicazione dell’esclusione della punibilità per l’esiguità del fatto (articolo 131 - bis Codice penale), poiché la sua condotta era episodica e il danno e il pericolo erano limitati.

La decisione
La Cassazione respingeva la linea difensiva del ricorrente poiché sosteneva che la struttura ispezionata non era a norma e non era stata chiesta una visita di controllo. Tale fatto integra i reati contestati e la consapevolezza dell’imputato che amministrava la struttura da cinque anni prima, in quanto non erano sufficienti le rassicurazioni verbali del precedente amministratore. Non poteva essere applicata la causa di non punibilità per esiguità del fatto, per l’evidente situazione di pericolosità, sotto il profilo della normativa antincendio, rappresentata dalla tipologia della struttura (destinata a residenza per anziani con 25 posti) e dalla durata pluriennale dell’omissione.

Conclusioni
Da quanto fin qui premesso si evince che l'installazione del “wall box”, per alimentare le auto elettriche che venga alimentato dalla energia elettrica del condominio o che sia allacciato con il percorso di fili lungo le parti comuni condominiali, deve:
* essere autorizzato dall'assemblea condominiale;
*tal modalità di alimentazione deve essere contemplata nel certificato di prevenzione incendi del condominio.

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