Tra consuntivi, preventivi e convivenze coatte, non sono sempre facili i rapporti tra condòmini ed amministratore di condominio. Le liti, sovente, si trascinano per vie giudiziarie, come nel caso dell'ordinanza 10844 del 2020 nella quale la Cassazione si è pronunciata su una vicenda originata dalla sentenza di primo grado del Tribunale di Trapani che aveva rigettato la richiesta di una coppia di condòmini di impugnare una delibera assembleare, datata 11 febbraio 2010, che approvava il rendiconto del medesimo anno.

La sentenza di appello
In secondo grado, la Corte respingeva l'appello dei due attori in quanto l'amministratore non aveva opposto alcun rifiuto alla loro richiesta di visione dei documenti contabili posti a base del consuntivo, avendo fissato per il 5 febbraio 2011 l'incontro sollecitato dagli appellanti. Incontro, poi, annullato per le gravi condizioni di salute in cui versava lo stesso mandatario, senza che i condomini interessati si fossero attivati per concordare un nuovo accesso alla documentazione prima della celebrazione dell'assemblea dell'11 febbraio 2011.

Gli appellanti, inoltre, avevano disertato la riunione assembleare, rinunciando alla possibilità di esporre le loro lamentele riguardo la mancata presa di visione della documentazione. La Corte di Palermo evidenziava che nel rendiconto 2010 portato all'approvazione assembleare erano presenti le voci di entrata e di spesa e le relative quote di riparto, mentre l'accorpamento in unica posta di alcuni importi trovava giustificazione nella omogeneità degli addebiti e nell'esiguità delle singole operazioni raggruppate.

I motivi del ricorso alla Suprema corte
Ricorrendo in Cassazione, la coppia di condòmini evidenziavano la lesione del diritto di accesso alla documentazione contabile, con conseguente nullità della delibera impugnata, contestando l'assunto della Corte d'Appello, secondo cui dovevano esser loro ad attivarsi per un nuovo incontro dopo che il primo era stato annullato dall'amministratore per gravi motivi di salute.

I ricorrenti ritenevano che, oltre alla voce “spese varie” per euro 1.500,00, fosse ingiustificato il passivo rendicontato di euro 3.750,00. Inoltre, i ricorrenti denunciavano la violazione degli articoli 1130, 1135 e 2423 Codice civile in ordine alla intelligibilità e chiarezza del consuntivo approvato dall'assemblea dell'11 febbraio 2011 nel quale vengono elencate tutte le poste contabili contestate e poi si ricapitolano i principi di chiarezza cui va soggetto il bilancio condominiale.

La decisione
La Cassazione, esaminando congiuntamente, per la loro connessione, le due censure, ha ritenuto che consistessero in una inesatta valutazione del materiale istruttorio. Una operazione che rientra nella valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. Il ricorso verteva su vicende di cui non si faceva cenno nella sentenza impugnata, auspicando che gli ermellini potessero trarre dai documenti richiamati un apprezzamento diverso da quello espresso dai Giudici di merito.

Il ragionamento della Corte
La Suprema corte, in sintonia con la pronuncia di secondo grado, ha chiarito che la deliberazione dell'assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale dell'amministratore può essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti, nel termine stabilito dall'articolo 1137 Codice civile, non per ragioni di merito, ma solo per ragioni di legittimità, restando perciò escluso ogni sindacato giudiziale sulla consistenza degli esborsi o sulla convenienza delle scelte gestionali. Per cui, a fronte della richiesta dei condòmini di visionare i documenti contabili, il condominio, nel resistere all'impugnazione della delibera assembleare,aveva dato prova dell'inesigibilità della richiesta per la data stabilita tenuto conto delle gravi condizioni di salute in cui versava l'amministratore.

Inoltre, per la validità della delibera di approvazione del bilancio condominiale, non è necessario che la relativa contabilità sia tenuta dall'amministratore con forme analoghe a quelle previste per i bilanci delle società, essendo sufficiente che sia idonea a rendere intellegibile ai condòmini le voci di entrata e di uscita , con le relative quote di ripartizione, fornendo la prova, attraverso i corrispondenti documenti giustificativi, di tutti gli elementi che consentono di individuare e vagliare le modalità con cui l'incarico è stato eseguito e di stabilire se l'operato sia adeguato a criteri di buona amministrazione.

La Cassazione ha, perciò, rigettato il ricorso, condannando i ricorrenti a rimborsare al condominio le spese sostenute nel giudizio, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

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