Si intende realizzare un intervento sismabonus, ex articolo 16 del Dl 63/2013, con riduzione di due classi di rischio. L’immobile su cui si effettua l’intervento è un edificio composto da due unità abitative accatastate e quattro unità a uso magazzino (accatastamento C/2). Tale immobile è posseduto da un unico proprietario, e gli interventi sono realizzati sulle parti comuni degli edifici. Ai fini del calcolo dei massimali di spesa, si possono conteggiare anche gli immobili a uso magazzino (come previsto per gli interventi su parti comuni)? Lo si chiede in quanto, in sede interpretativa, l’agenzia delle Entrate ha ritenuto che la detrazione sia applicabile «se gli interventi antisismici sono realizzati sulle parti comuni di edifici» (circolare 19/E/2020). In altre parole, secondo questa interpretazione, deve trattarsi di parti comuni a più unità, e non necessariamente di parti comuni a più possessori. Alla stregua di questa interpretazione, si chiede, inoltre, se è applicabile il beneficio dell’85%, anziché quello dell’80%o, previsto per le abitazioni autonome.
Nel caso descritto, siamo in presenza di un minicondominio con unico proprietario e, ai fini del calcolo dei massimali di spesa per il sismabonus, con riduzione di due classi di rischio (pari a 96mila euro per ciascuna unità), è possibile conteggiare sia le unità abitative che le unità a uso magazzino (categoria C/2), in quanto gli interventi da sismabonus sono...