1. In sintesi
Scatta dal 1° agosto (sabato) la consueta sospensione dei termini processuali, periodo fisso che dura per tutto il mese. Si tratta dell’istituto della sospensione feriale dei termini, di cui all’art. 1 della legge 742/1969, come modificato dall’art. 16, comma 1, del D.L. 132/2014 (convertito dalla legge 162/2014) e interpretato dall’art. 20, comma 1-ter, del D.L. 83/2015 (convertito dalla legge 132/2015), che consente ai diversi e differenti organi della giustizia di chiudere i propri uffici ogni anno “per ferie”. In buona sostanza, con la fine del mese di luglio scatta per i plurimi uffici della giustizia italiana (amministrativa, ordinaria, tributaria) la consueta pausa estiva, durante la quale la decorrenza dei relativi termini processuali resta sospesa per un periodo fisso di 31 giorni, ossia per l’arco temporale dal 1° al 31 agosto di ogni anno. In questo periodo fisso, noto anche con l’espressione colorita “periodo processuale di tregua”, si interrompono diverse scadenze processuali, senza che gli istituti della decadenza e della prescrizione dei termini possano essere utilmente invocati e applicati (Corte di Cassazione, per tutte, ord. n. 6110/2020). Con riferimento alla disciplina tributaria, che è il tema del presente contributo, se ad esempio un contribuente ha ricevuto il 15 luglio (mercoledì) un avviso di accertamento IRPEF, il termine (perentorio) di 60 giorni per l’eventuale proposizione del ricorso dinanzi alla competente Corte di giustizia tributaria di primo grado, come stabilito espressamente dall’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 546/1992 e sue modificazioni e integrazioni, in assenza dell’istituto di accertamento con adesione del contribuente (art. 6 del D.Lgs. 218/1997 e sue modificazioni e integrazioni), si interrompe al 31 luglio e riprende a decorrere dalla fine del periodo feriale di sospensione, ossia dal 1° settembre (martedì).
2. Profili oggettivi e soggettivi
La sospensione feriale dei termini processuali prevede che:
- il decorso dei termini relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, quindi per un periodo fisso di 31 giorni, e riprende a decorrere dalla fine di tale periodo di sospensione, cioè dal 1° settembre;
- l’inizio del decorso è differito alla fine del periodo di sospensione, ove il medesimo decorso abbia inizio durante lo stesso periodo di sospensione.
Poiché la sospensione feriale riguarda esclusivamente i termini processuali, la stessa non si estende agli adempimenti amministrativi. Nel settore tributario esulano quindi dal beneficio della sospensione feriale:
• i versamenti delle imposte, tasse, diritti, canoni e contributi (IRPEF, IRES, IVA, imposta di registro, imposta di successione, IMU, TARI, ecc.);
• le presentazioni delle dichiarazioni fiscali (dichiarazione dei redditi, dichiarazione di successione, dichiarazione Docfa, ecc.).
La sospensione feriale dei termini non trova applicazione neanche per le seguenti notifiche di atti amministrativi impositivi o di riscossione:
- avvisi di accertamento o di liquidazione delle imposte e delle sanzioni;
- atti di irrogazione delle sanzioni;
- cartelle di pagamento, recanti l’iscrizione a ruolo delle obbligazioni tributarie;
- comunicazioni di iscrizione di ipoteca legale;
- rifiuti espressi della restituzione delle somme versate e non dovute;
- dinieghi o revoche di agevolazioni tributarie;
- ogni altro atto impugnabile autonomamente davanti alla competente Corte di giustizia tributaria di primo grado come, ad esempio, l’avviso di pagamento TARI (avviso bonario).
In buona sostanza, nell’ambito del processo tributario approvato con D.Lgs. 546/1992, la sospensione feriale di cui alla citata legge 742/1969, applicabile al processo stesso per ius receptum, opera per tutti i termini previsti dalla disciplina del contenzioso tributario in ogni grado di giudizio. In particolare, l’istituto della sospensione feriale trova applicazione per la costituzione in giudizio e per il deposito di eventuali memorie o brevi repliche (in caso di trattazione della controversia in camera di consiglio). Al riguardo è opportuno rimarcare che per l’eventuale deposito di documenti, memorie e brevi repliche, il computo dei termini va effettuato “a ritroso”, trattandosi di termini “liberi” (20, 10 e 5 giorni) rispetto alla data dell’udienza, per cui non vanno computati né il giorno iniziale né quello finale (data dell’udienza). Ne discende che la scadenza di sabato o in un giorno festivo comporta l’anticipazione del deposito al giorno non festivo antecedente (Corte di cassazione, per tutte, sentenza n. 8127/2019; ordinanze n. 22258/2026 e n. 4345/2019). Nell’ambito tributario i soggetti destinatari della sospensione feriale sono dunque:
- i contribuenti, cioè le persone fisiche o giuridiche, private o pubbliche (società, enti, associazioni, fondazioni, ecc.);
- gli uffici finanziari, doganali e territoriali (Agenzia delle entrate, Agenzia delle entrate-riscossione, Agenzia delle dogane, Agenzia del demanio);
- le regioni e gli enti locali (province, comuni, consorzi di bonifica, ecc.) e società incaricate e affidatarie degli enti stessi.
Infine, è appena il caso di segnalare la disposizione dell’art. 40, comma 4, del D.Lgs. 546/1992, in virtù della quale la sospensione si applica anche nell’ipotesi di proroga di sei mesi prevista nel caso in cui venga meno, per morte o altre cause, la capacità di stare in giudizio della parte (o suo legale rappresentante) diversa dall’ufficio tributario.
3. Ambito di applicazione
La sospensione feriale, pur avendo una vasta applicazione, non opera per tutti i termini processuali. In particolare, oltre al settore tributario, la cosiddetta “tregua” dei termini scatta anche per le seguenti fattispecie:
- atti del processo esecutivo;
- controversie di natura ordinaria come, ad esempio, le controversie in materia di locazione di beni immobili urbani e le opposizioni a deliberazioni condominiali;
- procedimenti giudiziari in materia societaria;
- istituto dell’accertamento con adesione del contribuente, di cui al citato D.Lgs. 218/1997, per il quale l’art. 7-quater, comma 18, del D.L. 193/2016 (convertito dalla legge 225/2016) ha stabilito espressamente che i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione (90 giorni) si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale (cfr. Corte di Cassazione, per tutte, ord. n. 25510/2018);
- definizione in via breve delle sanzioni amministrative tributarie (circ. min. n. 138/E del 5 luglio 2000).
La sospensione feriale non opera invece in particolare per le controversie in materia di contratti obbligatori agrari, per le controversie in materia di lavoro (cfr. Corte di Cassazione, Sez. unite, sent. n. 2145/2021), per le procedure cautelari (cosiddette “sospensive”) e per i giudizi di opposizione agli atti esecutivi.
4. Computo dei termini
Il periodo feriale tra il 1° e il 31 agosto (compresi il giorno iniziale e quello finale), in virtù della regola sancita dal citato art. 1 della legge 742/1969, va quindi escluso dal computo dei giorni utili. Pertanto, se il decorso del termine ha inizio durante questo periodo, l’inizio stesso è differito alla fine di tale periodo, nel senso che il computo dovrà essere effettuato a partire dalla fine del periodo feriale, ossia dal 1° settembre (giorno compreso). In linea di principio, con riferimento alla possibilità di proporre ricorso introduttivo contro un atto amministrativo tributario, in assenza della procedura dell’accertamento con adesione del contribuente, è ragionevole ritenere per quest’anno che:
- se il primo giorno per la proposizione del ricorso cade nel periodo feriale, il computo del termine di 60 giorni inizierà dal 1° settembre (martedì). Ad esempio, per un avviso di accertamento IRPEF ricevuto dal contribuente il 4 agosto (martedì), il termine per l’impugnazione sarà venerdì 30 ottobre (30 giorni di settembre + 30 giorni di ottobre);
- se l’ultimo giorno per la proposizione del ricorso cade nel periodo feriale, il computo del termine di 60 giorni si ottiene sommando il periodo decorso anteriormente al 1° agosto a quello successivo al 31 dello stesso mese. Ad esempio, per un avviso di accertamento IMU ricevuto dal contribuente il 3 luglio (venerdì), il termine per l’impugnazione sarà venerdì 2 ottobre (28 giorni di luglio + 30 giorni di settembre + 2 giorni di ottobre).
Si ricorda che per il computo a giorni, ai sensi dei combinati disposti dell’art. 155 del cod. proc. civ. e degli artt. 1187 e 2963 cod. civ., va escluso il giorno iniziale (dies a quo), mentre deve essere conteggiato quello finale (dies ad quem). Se il giorno di scadenza cade in un giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. La proroga di diritto al primo giorno successivo non festivo si applica anche ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono di sabato (Corte di Cassazione, per tutte, ord. n. 13319/2020). Inoltre, è appena il caso di segnalare che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il calcolo del termine lungo di impugnazione (6 mesi), quando interferisce con il periodo feriale, debba seguire un metodo di computo “misto”. Il termine semestrale si calcola secondo il sistema della computazione civile ex nominatione dierum (secondo la denominazione dei giorni), mentre il periodo di sospensione feriale, legislativamente fissato in 31 giorni, si aggiunge ex numeratione dierum (Corte di Cassazione, per tutte, ord. n. 16870/2026).


