Le sentenze della Cassazione numeri 21883 e 22005 del 2026 confermano l’indirizzo restrittivo sui poteri dell’amministratore cessato dall’incarico. Al centro è la questione della cosiddetta prorogatio imperii e in dettaglio se l’amministratore dimissionario conserva il potere di conferire la procura alle liti al difensore del condominio. Se può convocare l’assemblea fino alla nomina del suo successore.

La perdita di poteri

La risposta negativa della Corte non lascia dubbi: per la disciplina del condominio (articolo 1129...

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