Superbonus, la Cila può salvare la cessione
di Luca De Stefani
Via libera alle Cila ordinarie presentate prima del 1° giugno 2021, per evitare lo stop alle cessioni o agli «sconti in fattura» del superbonus. Il chiarimento è contenuto nella circolare 7 settembre 2023, n. 27/E. Nel documento, oltre a dare indicazioni sulla remissione in bonis in scadenza il prossimo 30 novembre (si veda Il Sole 24 Ore di ieri), sono state chiarite anche le condizioni per evitare la stretta per il bonus «box auto costruzione» e per gli Iacp, le cooperative, le Onlus, le Odv e le Aps.
Cila ordinaria
In generale, non si applica la stretta sulle opzioni di cessione del credito o di sconto in fattura agli interventi agevolati con il superbonus, se prima del 17 febbraio 2023 è stata presentata una Cila-superbonus (e per i condomìni adottata la delibera assembleare). Per le demolizioni e le ricostruzioni di edifici agevolate con il superbonus, invece, è sufficiente la presentazione, sempre prima del 17 febbraio 2023, dell’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, mentre per i bonus diversi dal superbonus (non in edilizia libera), serve la richiesta del titolo abilitativo.
Al di fuori di questi due casi, quindi, la norma (articolo 2, comma 2 del decreto legge n. 11/2023) è chiara nel richiedere la Cilas (non la Cila ordinaria) prima del 17 febbraio 2023, per continuare ad esercitare le opzioni di cessione del credito o di sconto in fattura del superbonus.
Per la normativa, pertanto, non è possibile applicare la sterilizzazione dello stop alle cessioni ai contribuenti che, prima del 1° giugno 2021 (per alcuni prima del 5 agosto 2021, cioè prima della data di efficacia del modello Cilas, approvato dall’Accordo tra Governo, Regioni ed enti locali del 4 agosto 2021, n. 88/CU), hanno presentato una Cila ordinaria o un’altra richiesta di titolo edilizio abilitativo e poi, seguendo il Quaderno Anci del 28 luglio 2021, hanno proseguito «con la procedura già in essere», senza presentare una nuova Cila-superbonus.
Questi contribuenti, però, grazie alla circolare n. 27/E, paragrafo 2.2, sono riammessi all’esercizio delle opzioni, in quanto per questi casi «rileva, ai fini dell’applicazione della deroga in commento, la data di presentazione del diverso titolo abilitativo richiesto dalla normativa all’epoca vigente».
Bonus «box auto»
Tra i casi di sterilizzazione della stretta alle opzioni di sconto in fattura o di cessione dei crediti edili previsti dal decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, l’articolo 2 riporta, tra gli altri, il bonus casa acquisti e il sismabonus acquisti ordinario. Nello stesso periodo, questo articolo parla anche dell’agevolazione dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera d) del Tuir (cosiddetto bonus «box auto acquisti» o «box auto costruzioni») e considerando che gli altri due bonus riguardano l’acquisto da parte del contribuente da un’impresa che ha, rispettivamente, ristrutturato o demolito e ricostruito l’edificio, sembrava che la condizione necessaria per la suddetta sterilizzazione (presentazione, evidentemente da parte dell’impresa, della richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi prima del 17 febbraio 2023) fosse riferita solo al bonus «box auto acquisti» (risoluzione dell’8 febbraio 2008, n. 38/E).
La circolare n. 27/E, al paragrafo 2.3, invece ha chiarito che questa condizione riguarda anche la «realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune» (articolo 16-bis, comma 1, lettera d, del Tuir), quindi, anche la costruzione realizzata in economia (completamente in proprio o tramite contratti d’opera o di appalto con imprese costruttrici), cosiddetto bonus «box auto costruzioni».
Iacp e terzo settore
La sterilizzazione della stretta per le cessioni, relativa agli Iacp, alle cooperative, alle Onlus, alle Odv e alle Aps, che risultano già costituiti alla data del 17 febbraio 2023, individua i «soggetti esclusi dal divieto di opzione, senza alcun riferimento all’ambito oggettivo». Per la circolare n. 27/E/2023, paragrafo 2.4, questi soggetti possono continuare a esercitare l’opzione di sconto in fattura e cessione del credito d’imposta con riferimento, sia al superbonus sia ai bonus diversi dal superbonus.
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