Ai fini dell'applicazione della "tassa sui rifiuti", ora rappresentata dalla TARI, l'attività agrituristica non può essere equiparata all'attività puramente agricola, in quanto, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo dell'attitudine a produrre rifiuti, l'agriturismo è assimilabile piuttosto all'attività alberghiera. Così le recentissime ordinanze gemelle n. 670/2026 e 549/2026 pronunciate dalla Corte di Cassazione.

Con le ordinanze gemelle n. 670/2026 e 549/2026, alle quali va aggiunta l'ordinanza n. 34263/2025, la giurisprudenza di legittimità ha fermamente stabilito, divenendo quindi insegnamento consolidato, che ai fini dell'applicazione della "tassa sui rifiuti" (nella sua evoluzione dalla storica TARSU all'attuale TARI) la struttura agrituristica è più affine a quella alberghiera anziché alla semplice attività agricola. Infatti, secondo i giudici del Palazzaccio, poiché l'attività di agriturismo è caratterizzata...

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