1. In sintesi
Scade il 2 dicembre 2024, essendo sabato il 30 novembre, il termine per effettuare il versamento dell’imposta di bollo applicata sulle fatture elettroniche (e-fatture ordinarie e semplificate) emesse sia nel primo e nel secondo trimestre solare 2024, sia nel successivo terzo trimestre (scadenza naturale). Condizione per il pagamento “cumulativo” è il mancato superamento dell’imposta di bollo, da versare per ciascun trimestre, di 5.000,00 euro (ex 250,00 euro). Si ricorda che l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche non va confusa con il cosiddetto “bollo virtuale” (modalità di pagamento prevista dall’art. 15 del D.P.R. n. 642/1972) e che si applica l’imposta di bollo pari a 2,00 euro in presenza di importo complessivo delle operazioni non assoggettate ad IVA superiore a 77,47 euro. Tuttavia, sulla base dei dati presenti negli elenchi A (non modificabile) e B (modificabile), l’Agenzia delle entrate elabora per ogni trimestre solare le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) e procede al calcolo dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento, evidenziandone l’importo nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre.
2. Profili normativi
Con l’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica, esteso a partire dal 1° gennaio 2024 ai soggetti in regime forfettario (art. 1, commi 54 e seguenti, della legge n. 190/2014), l’art. 6 del D.M. (Finanze) 17 giugno 2014 ha disciplinato l’assolvimento dell’imposta di bollo applicata sulle fatture elettroniche (ordinarie e semplificate), prevedendo altresì modalità e termini di versamento. Sotto il profilo pratico, l’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene cliccando “Sì” nel campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica, avendo poi cura periodicamente di versare l’importo complessivo dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare. Per un corretto assolvimento dell’imposta di bollo, l’art. 12-novies del D.L. n. 34/2019 (convertito dalla legge n. 58/2019), come modificato dall’art. 143 del D.L. n. 34/2020 (convertito dalla legge n. 77/2020), ha previsto che l’Agenzia delle entrate ha il compito di mettere a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari delegati, all’interno del predetto portale “Fatture e corrispettivi”, i dati relativi all’imposta di bollo applicata sulle fatture elettroniche emesse (Elenco A), integrati dall’Agenzia stessa con i dati delle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta (Elenco B). Segnatamente il citato art. 12-novies, con le novelle introdotte successivamente dall’art. 17 del D.L. n. 124/2019 (convertito dalla legge n. 157/2019) e dall’art. 3 del D.L. n. 73/2022 (convertito dalla legge n. 122/2022), ha stabilito espressamente che, ai fini del calcolo dell’imposta di bollo dovuta ai sensi dell’art. 6, comma 2, del predetto D.M. 17 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio (art. 1, commi 211 e 212, della legge n. 244/2007), l’Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo avvalendosi di procedure automatizzate. In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l’Agenzia comunica al contribuente con modalità telematiche l’ammontare dell’imposta, della sanzione dovuta ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, ridotta ad un terzo, nonché degli interessi determinati fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione. Se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo. Il ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto del 4 dicembre 2020, dando attuazione alla previsione di cui al predetto art. 12-novies del D.L. n. 34/2019 e novellando il predetto art. 6 del D.M. 17 giugno 2014, ha modificato le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e individuato le procedure di recupero dell’imposta non versata.
3. Versamento cumulativo dell’imposta
Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, secondo l’attuale quadro normativo, il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
- per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 5.000,00 euro (ex 250,00 euro);
- per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 5.000,00 euro (ex 250,00 euro).
L’Agenzia delle entrate, nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”, mette a disposizione gli elenchi A e B di ogni soggetto IVA che ha emesso le fatture elettroniche, entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre solare. Sulla base dei dati presenti nei predetti elenchi A e B (quest’ultimo nella versione eventualmente modificata dal contribuente), l’Agenzia stessa procede al calcolo dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento e ne evidenzia l’importo nella medesima area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre solare (20 settembre per il secondo trimestre). Il pagamento va effettuato indicando nella funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’Iban corrispondente al c/c intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta. In caso di ritardo rispetto alla scadenza stabilita, la procedura web calcola e consente il pagamento della sanzione e degli interessi previsti per il ravvedimento operoso. In alternativa, il contribuente può versare l’imposta mediante utilizzo del consueto modello di pagamento unitario F24 (F24 EP per gli enti pubblici), da presentarsi in modalità telematica. I codici tributo da utilizzare, istituiti dall’Agenzia delle entrate con risoluzione n. 42/E del 9 aprile 2019, sono i seguenti:
- • 2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre
- 2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre
- 2523 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre
- 2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre
- 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni
- 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi.
4. Termini di versamento e codici tributo
Anno 2024
I trimestre: scadenza 31.5.2024 (*); codice tributo 2521
II trimestre: scadenza 30.9.2024 (**); codice tributo 2522
III trimestre; scadenza 2.12.2024; codice tributo 2523
IV trimestre: scadenza 28.2.2025; codice tributo 2524
(*) In presenza di imposta inferiore all’importo di 5.000,00 euro (ex 250,00 euro) era possibile effettuare il versamento entro il 30.09.2024
(**) In presenza di imposta dovuta per il I e il II trimestre complessivamente inferiore all’importo di 5.000,00 euro (ex 250,00 euro) il versamento va effettuato entro il 2.12.2024, essendo sabato il 30.11.2024


