È valida la delibera assembleare che decida su aspetti non specificamente contemplati nell’ordine del giorno, ma strettamente connessi alla materia che ne costituisce oggetto. È questo il principio affermato dalla recente sentenza 16204/2021 pubblicata il 18 ottobre 2021 dal Tribunale di Roma.
I fatti
La pronuncia denota che, ancora oggi, il contenuto dell'ordine del giorno rappresenta motivo di contenzioso. La causa, infatti, nasce da un'impugnativa di delibera con cui una condomina lamentava il fatto che la delibera esorbitasse da quanto indicato nell'ordine del giorno. La condomina, in particolare, sosteneva che la delibera fosse viziata perché l’assemblea avesse deliberato di affidare l'incarico di revisione, non solo «del rendiconto esercizio 2017, ed eventualmente di revisione del rendiconto di esercizio 2018», come indicato nell'ordine del giorno, «ma anche la revisione della gestione 2016».
Come è noto, ai condòmini è riconosciuto il diritto di intervenire in assemblea e di prendere parte, in tal modo, alle decisioni da assumere in ordine alla gestione del condominio. Corollario indispensabile di tale diritto è che gli stessi condòmini siano previamente informati in ordine alle tematiche sulle quali saranno chiamati a deliberare, per avere modo di prepararsi su di esse e di interloquire consapevolmente in assemblea. Per soddisfare tali esigenze, si legge in sentenza, l’ordine del giorno «deve avere un contenuto informativo sufficientemente completo ed è necessario che le deliberazioni adottate siano pertinenti allo stesso, incorrendo altrimenti nella sanzione dell’annullamento» (Cassazione 143/2004; Cassazione 11739/2003; Cassazione 10886/1999).
La comprensibilità
Tuttavia, ciò non implica l'impossibilità di un'estensione del contenuto indicato nell'ordine del giorno. Infatti, in giurisprudenza si è affermato che, ai fini della validità delle delibere dell’assemblea del condominio, non è necessario che nell’avviso di convocazione gli argomenti da trattare siano indicati in termini analitici e specifici, in modo da prefigurare lo sviluppo e l’esito della discussione, «essendo sufficiente che essi siano indicati nell’ordine del giorno nei termini essenziali per esser e comprensibili» (Cassazione 13047/2014; Cassazione 13763/2004; Cassazione 3634/2000).
Cosa è vietato
Ciò che è importante è che non si deliberi su argomenti e materie non prefigurati all’ordine del giorno, atti a “cogliere di sorpresa” presenti e assenti; ugualmente, tuttavia, occorre anche evitare che, per soddisfare tale esigenza di tutela, si finisca per comprimere eccessivamente lo spazio decisionale che va riconosciuto all’assemblea, la quale, a seguito della discussione, «potrebbe ritenere di deliberare anche su aspetti non specificamente contemplati nell’odg, ma strettamente connessi alla materia che ne costituisce oggetto».
Secondo il Tribunale di Roma, in tali ipotesi, infatti, la delibera resta pienamente valida ed efficace, essendo in presenza di un semplice sviluppo naturale (e non certo imprevedibile) della discussione, inerente a profili di dettaglio ovvero a questioni pratiche o attuative. Nel caso di specie, l’asserita esorbitanza della decisione assembleare impugnata, rispetto al perimetro delineato dall'ordine del giorno, riguardava esclusivamente l’affidamento al tecnico individuato, dell'incarico di revisionare una annualità in più rispetto alle due inserite dell'ordine del giorno predetto.La domanda, per i motivi sopra esposti, veniva dunque rigettata.

