Interessante pronuncia da parte della Suprema corte che, con l’ordinanza 29323/2022 si è pronunciata nel ricorso proposto verso la sentenza 3453/2020, depositata dal Tribunale di Bari l'11 novembre 2020. L'oggetto del ricorso riguardava la contestazione della pronuncia del giudice di primo grado che aveva rigettato le richieste del condòmino attore, il quale lamentava l'avvenuta affissione in bacheca della convocazione dell'assemblea straordinaria, con allegati dei documenti nei quali si rinvenivano i suoi dati personali, informazioni che così venivano diffuse e messe a disposizione di chiunque si trovasse all'ingresso dell'edificio.

In discussione l’operato dell’amministratore

I documenti in questione facevano riferimento a un decreto ingiuntivo ottenuto dal condominio per il recupero delle somme dovute, le cui informazioni erano lasciate in visione senza alcuna attività di oscuramento per tutelare la riservatezza del ricorrente in questione. Non solo: nel ricorso si censurava anche il modus operandi dell'amministratore condominiale che, per la consegna della documentazione, si serviva dell'addetta alle pulizie senza alcuna cura di proteggerne il contenuto. La richiesta di risarcimento del danno da parte del condòmino si basava, dunque, sull'illecito trattamento dei dati personali conseguente alla potenziale esposizione del contenuto della documentazione a terzi soggetti non legittimati, siano questi coloro che transitano nell'ingresso dell'edificio o la signora delle pulizie.

La pronuncia del Tribunale

Il Tribunale di Bari si era pronunciato sul punto rigettando le istanze presentate dal condòmino in quanto non si rinveniva, a suo dire, la prova sul nesso eziologico tra l'evento occorso e i danni lamentati, essendo la domanda risarcitoria basata solo su un potenziale rischio di fruizione dei terzi dei dati contenuti nella bacheca condominiale ma non essendo sorretta da alcuna prova nemmeno in relazione a presunti effettivi danni lamentati. Allo stesso tempo, il giudice di primo grado considerava l'operato dell'amministratore confacente rispetto ai principi di pertinenza e non eccedenza, considerando la finalità che questi voleva perseguire, quella di far conoscere all’assemblea il motivo della convocazione.

Affissione ingiustificata se i condòmini sono già stati convocati

Ci ha poi pensato la Suprema corte a ribaltare questa visione, considerando l'operato dell'amministratore come ultroneo rispetto alle finalità perseguite oltre che contrario ai principi di pertinenza e non eccedenza. Infatti, dall'istruttoria è emerso anche che la comunicazione della convocazione assembleare era già avvenuta e, di conseguenza, l'affissione sulla bacheca condominiale non poteva ritenersi neppure strumentale alla finalità di informazione dei condòmini convocati. Secondo la Corte, deve ritenersi che «sia giustificata e non eccedente l’affissione in una bacheca - esposta al pubblico e soggetta a possibile visione da parte di un numero indefinito di soggetti - di un avviso di convocazione del tenore di quello indicato dallo stesso tribunale, quando l’avviso risulti esser stato già comunicato a tutti i condòmini».

L’avvenuta previa comunicazione secondo la Corte induce ad affermare l’ultroneità dell’affissione in bacheca, dunque l’eccedenza del trattamento rispetto al fine. La parte più interessante della pronuncia, tuttavia, è quella che si collega al rischio di fruizione dei dati personali a opera di terzi, in quanto secondo gli ermellini la sola possibilità di scrutare il contenuto dei documenti diffusi in bacheca è, di per sé, «concreta e sufficiente a giustificare le richieste risarcitorie del ricorrente».

Il ricorso alla prova presuntiva

Lo sguardo secondo la Suprema Corte va rivolto all'articolo 15 del Codice in materia di dati personali (Dlgs 196/2003) ove il legislatore ha ritenuto opportuno estendere la tutela anche ai danni non patrimoniali. In tali casi, il danneggiato può ricorrere alla prova presuntiva, tenuto conto della natura immateriale del bene della vita concretamente leso (sul punto, fondamentale la Cassazione, Sezioni unite, 26972/2008). Da ciò consegue come, una volta esclusa in modo plausibile la natura bagatellare del pregiudizio lamentato, «il danno va liquidato su base equitativa, con un modello di stima prudenziale che è connaturato alla natura del diritto leso», demandato al prudente apprezzamento del giudice. In quel frangente, il risarcimento del giudice di merito dovrà essere contestualizzato e parametrato con l'effettiva gravità della lesione e della serietà del danno, rispettando il bilanciamento con il principio di solidarietà e tolleranza della lesione minima (articoli 2 e 21 della Costituzione e articolo 8 della Cedu).

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