Accollo di oneri condominiali non pagati da parte dell’erede che ha accettato con beneficio di inventario. Affronte questo tema la pronuncia della Cassazione 37857/2022 depositata il 28 dicembre riferendosi in particolare al versamento delle spese di lite.
I fatti di causa
A contestare il decreto ingiuntivo che gli intimava il pagamento di poco più di 10mila euro era stato l’erede del proprietario di un appartamento, chiamato in causa personalmente non in qualità di erede del proprietario dell’immobile gravato da debiti condomoniali. Si contestava il fatto che la Corte d’appello avesse sostenuto che la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario fosse dichiarazione comunque di accettazione dell’eredità e pertanto il ricorrente fosse a tutti gli effetti condomino. L’erede aveva comunque estinto il debito ed era di fatto cessata la materia del contendere, ma il condominio aveva chiesto il pagamento anche delle spese di lite. Da qui il nuovo giudizio ed il ricorso alla Suprema corte dell’erede soccombente in appello.
La responsabilità dell’erede
Nel respingere le ragioni di quest’ultimo la Suprema corte precisa alcuni aspetti: quando l’erede accetta con beneficio d’inventario il creditore può ottenere la condanna al pagamento del debito ereditario non per l’intero , ma limitatamente alla responsabilità entro il valore dei beni ereditari (Cassazione 3791/2003; Cassazione 23398/2022). Pertanto l’erede risponde anche delle spese giudiziali. Il principio della soccombenza, ricorda la Corte, va inteso nel senso che solo la parte interamente vittoriosa è esente dal pagamento delle spese di giudizio, gli altri sono tenuti invece a parteciparvi anche se in misura ridotta. Quanto all’azione proposta contro l’erede ad autorizzare l’amministratore al decreto ingiuntivo basta la produzione della delibera accertante le spese del defunto non pagate.

