Per procedere nei confronti dell'amministratore condominiale per il reato di appropriazione indebita è necessaria la querela dei condòmini o dell'amministratore subentrante, precedentemente autorizzato dall'assemblea, e la Cassazione con la sentenza 39255/2021 ha affermato l'esistenza di un orientamento favorevole alla conservazione della querela.

Il caso trattato
Un'amministratrice condominiale e il suo compagno erano stati condannati entrambi per appropriazione indebita in concorso e la prima per tentata truffa in danno di un condominio ed entrambi presentavano ricorso in Cassazione. I ricorrenti lamentavano l'ingiustizia della sentenza perché il reato era improcedibile per mancanza di una rituale querela, poiché nella stessa era stata individuata l'amministratrice come responsabile ed ogni altro eventuale responsabile. Per i ricorrenti la sentenza era ingiusta in quanto:
- la querela non poteva essere interpretata come rivolta verso soggetti sconosciuti al momento della sua presentazione;
- la condanna era stata emessa con elementi indiziari non sufficienti a dimostrare il concorso di entrambi nel reato di appropriazione indebita;
- non erano state concesse le attenuanti generiche.

La sentenza della Cassazione
Il giudice di legittimità respingeva entrambi i ricorsi ed affermava che, per giurisprudenza costante, il contenuto della querela non consiste in formule rituali o sacramentali, ma è sufficiente che la volontà del querelante risulti in modo inequivoco dal suo contenuto sostanziale e anche dal suo comportamento nel periodo successivo alla presentazione della stessa. Pertanto, la Cassazione ha elaborato il principio di favore nel mantenimento della validità della querela, in base al quale qualsiasi situazione di incertezza deve essere risolto in favore del querelante. Ne consegue che la dizione della validità della querela nei confronti di ogni responsabile deve essere interpretata in modo estensivo, anche nei confronti del secondo ricorrente , le cui condotte erano state descritte nella stessa.

Nel caso trattato la Corte rilevava la presentazione, da parte dei condòmini, di una prima querela, ribadita da un'altra da parte dell'amministratore subentrato, e poi ripresentata, ai sensi del Dlgs 36/2018, anche nei confronti del compagno dell'amministratrice, dagli stessi nel giudizio, mediante la costituzione di parte civile. Nei confronti dell'amministratrice venivano presentate due querele da parte della segreteria e dalla presidente falsamente indicate come partecipanti ad una assemblea, in realtà mai avvenuta, che, contrariamente al vero, nominava nuovamente la ricorrente come amministratrice condominiale. La ricorrente esibiva il falso verbale al direttore di una banca che si accorgeva della falsità. Quindi l'amministratrice, in tal modo, cercava di appropriarsi di somme di spettanza del condomino e compiva un reato di tentata truffa nei confronti del medesimo.

Conclusioni
La Cassazione confermava la sentenza del giudice di appello la quale sosteneva che l'amministratrice, nel corso della gestione del condominio, compiva un'attività dissimulatoria finalizzata ad occultare gli ammanchi dalla stessa causati, attribuendoli alla precedente gestione, mediante una falsa denuncia con un falso timbro del Tribunale di Lodi. Il giudice di appello riconosceva la responsabilità dell'altro ricorrente per la sua condotta di compartecipazione a quella posta in essere dalla coimputata e per il beneficio patrimoniale ottenuto.

Il giudice di legittimità riteneva congrua la pena irrogata e rigettava il motivo relativo alla mancata concessione ad entrambi i ricorrenti del beneficio delle attenuanti generiche (articolo 62 bis Codice penale), in quanto è un giudizio di fatto sottratto all'esame del giudice di legittimità, se il giudice ha congruamente motivato la mancata concessione. La Cassazione ha affermato che il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, può negare la concessione delle predette attenuanti in presenza anche di un solo elemento negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri (quali l'incensuratezza del soggetto) disattesi o superati dalla sua valutazione.

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