Il condominio, quale custode dei beni comuni, deve individuare e risolvere le problematiche relative all'impianto condominiale di smaltimento delle acque meteoriche.

La vicenda

Alcuni condòmini di un fabbricato di Maddaloni (in provincia di Caserta) adivano il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere chiedendo il risarcimento di tutti i danni da loro patiti a seguito dei fenomeni di allagamento verificatisi nelle loro unità immobiliari, poste all'interno dell'area garages condominiale.Secondo gli istanti i fenomeni di allagamento si verificano per responsabilità del condominio, venuto meno ai propri doveri di custodia, vigilanza e conservazione dei beni e degli impianti condominiali.

Pertanto, chiedevano che lo stesso venisse condannato all'eliminazione delle cause degli inconvenienti lamentati e al risarcimento di tutti i danni relativi alle parti murarie dei boxes di loro proprietà, oltre che alle suppellettili ed ai beni mobili ivi riposti. Altresì, chiedevano il risarcimento dei danni patiti in conseguenza al mancato godimento di tali immobili, in particolare relativamente alla difficoltà/impossibilità di reperire contraenti disposti a prenderli in locazione. Il condominio si costituiva in giudizio chiamando in causa la propria compagnia assicurativa.

La decisione

In corso di causa, veniva nominato un consulente tecnico d'ufficio, un architetto, che individuava due cause di fenomeni di allagamento:
a) l'inadeguatezza del sistema condominiale di scolo, non in grado di recepire in maniera consona le eccedenze degli impianti adiacenti, che per la conformazione stessa dei luoghi finiscono per confluire nel sistema del condominio;
b) le reti di defluvio delle proprietà al confine con il condominio, nelle condizioni in cui versano, non riescono ad assolvere il proprio compito di smaltimento.Ad ogni modo persiste la responsabilità del condominio, quale custode dei beni comuni che avrebbe dovuto provvedere ad individuare e risolvere le problematiche relative al sistema di defluvio e pompaggio delle acque meteoriche, attivandosi con tempestività per adeguarlo ad adempiere efficientemente alle proprie funzioni, eliminando o quantomeno limitando le cause che provocano i vari disagi.

Il condominio custode dei beni comuni

Il condominio, infatti, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato a adottare tutte le misure necessarie affinché essi vengano convenientemente conservati e preservati e non rechino pregiudizio ai condòmini o a terzi, estranei al condominio.L'ente condominiale, dunque, attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza, avrebbe potuto avvedersi del pericolo - vale a dire dell'impossibilità dell'impianto condominiale di far fronte all’ulteriore aggravio, dovuto alla fuoriuscita dell’acqua non canalizzata e delle pessime condizioni dei canali di scolo almeno adiacenti al piazzale condominiale- mettendo poi in atto le opportune opere di manutenzione, attivandosi per adeguare i sistemi di scarico e/o sollecitando le proprietà adiacenti, di effettuare regolare manutenzione delle proprie tubature e delle grigie poste a confine con il condominio.

Conclusioni

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza 3125/2022 pubblicata il 06 settembre 2022 ha condannato il condominio all'adeguamento dell'impianto condominiale di smaltimento delle acque meteoriche.Per quanto concerne la quantificazione dei danni, gli istanti non hanno fornito prove sufficienti al fine di rilevare e quantificare i danni subiti alle suppellettili e ai beni mobili riposti nei boxes garage di loro proprietà, nonché non hanno provato la perdita economica legata alla mancata locazione dei garage. Infatti, non hanno fornito prova certa e rasserenante di aver reperito dei contraenti interessati al fitto dei loro locali o dell'esistenza di contrattazioni non andate a buon fine. Pertanto, gli unici danni risarcibili sono quelli relativi alle pareti murarie, ravvisati e opportunamente quantificati anche dalla perizia tecnica redatta dalla Ctu.

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