Finché non sia sostituito con provvedimento del giudice o con nuova delibera, l'amministratore conserva i poteri conferiti dalla legge, dall'assemblea o dal regolamento. Ciò, anche qualora sia decaduto dalla carica a fine mandato o quando la delibera di nomina o di conferma siano state impugnate per vizi da cui possa scaturirne la nullità o l'annullabilità. Proroga dei poteri che, però, varrà solo per gli atti urgenti. Lo evidenzia il Tribunale di Catania con sentenza 2162 del 13 maggio 2022.

I fatti di causa

È un proprietario ad impugnare una delibera tacciandola di radicale nullità poiché adottata all'esito di un'assemblea, cui non era stato neppure invitato, indetta dall'allora amministratore non legittimato a convocarla. Del resto, puntualizza, lui si era già opposto alla delibera di nomina del neo gestore per diversi motivi quali l'omesso riferimento alla questione dell'incarico, l'assenza al momento del voto di alcuni condòmini che avevano abbandonato la riunione in anticipo oltre che per impossibilità di capire dalla lettura del verbale quali fossero stati i votanti a favore, gli astenuti ed i contrari risultando trascritta nel documento soltanto la dizione “a maggioranza”.

Impugnazione sfociata in un'ordinanza di sospensione della delibera. Quella successiva, quindi, non poteva che essere nulla. Il condominio respinge tutte le accuse difendendo la ritualità della convocazione. Inoltre, marca, le circostanze avevano dimostrato la volontà dell'assemblea di riconoscere nel soggetto individuato il nuovo amministratore per cui egli era legittimato a riunire la successiva assemblea. Infatti, sottolinea l'ente, il gestore di un condominio conserva i poteri conferitigli dalla legge, dall'assemblea o dal regolamento anche quando la deliberazione di nomina o di conferma venga impugnata davanti al giudice per vizi comportati la nullità o l'annullabilità o sia decaduto dalla carica per scadenza del mandato. Questo, finché non sia sostituito con provvedimento del giudice o nuova delibera.

La decisione

Il Tribunale, superato il nodo sospensiva, accoglie in parte la domanda del proprietario. In corso di causa, era intervenuta una pronuncia che aveva sancito l'invalidità della nomina dell'amministratore e questo assorbiva il vaglio sull'incompletezza del verbale. Verbale che, comunque, non riportava i nomi degli assenzienti e dissenzienti con i valori delle rispettive quote millesimali impedendo un controllo sul raggiungimento della soglia di maggioranza. La delibera impugnata, poi, era stata sospesa. La ragione? Il gestore condominiale, anziché sollecitare l'assemblea a votare di nuovo per ribadire la volontà espressa sulla nomina, si era limitato a chiedere ai partecipanti di confermare la delibera annullata sperando così di sostituirla con una valida.

Tuttavia, conclude il giudice – se è vero che l'amministratore resta in carica anche dopo la revoca o l'annullamento della nomina – è pur vero che gli si consentirà di attivarsi unicamente per risolvere le urgenze e non per indire un'assemblea come nella vicenda. Ad ogni modo, pur ritenendolo prorogato nei suoi poteri, per il Tribunale di Catania la deliberazione andava annullata vista l'illegittimità della convocazione inviata al proprietario a nulla rilevando l'allegato report di spedizione. Bocciata, invece, non essendoci traccia dei danni pretesi, la richiesta di ristoro rivolta al condominio.

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