La mancata apertura di un conto corrente dedicato al condominio preclude all'amministratore di ripetere le somme anticipate in favore dell'ente condominiale. Il saldo contabile che indica uscite superiori rispetto alle entrate non è sufficiente all'amministratore ai fini di fornire la prova, sullo stesso incombente, di aver utilizzato fondi personali nella gestione del condominio. Lo ha precisato la Cassazione con l'ordinanza 37476, pubblicata il 22 dicembre 2022.
I fatti di causa
Il caso esaminato dai giudici della Suprema corte riguardava l'opposizione promossa da un condominio contro un decreto ingiuntivo notificatole da un ex amministratore, avente ad oggetto la richiesta di restituzione di somme di denaro che quest'ultimo sosteneva di aver anticipato in favore dell'ente condominiale negli anni della sua gestione. Con l'opposizione, il condominio deduceva l'irregolare tenuta della contabilità da parte dell'amministratore uscente, non avendo egli previsto un registro di contabilità, né aperto un conto corrente dedicato al condominio, con conseguente impossibilità da parte dei condòmini di avere la visione dei movimenti in entrata e in uscita eseguiti durante la sua gestione.
Il condominio chiedeva, pertanto, la revoca dell'ingiunzione per la mancanza di prova del credito azionato con il decreto ingiuntivo e in riconvenzionale chiedeva la condanna dell'ex amministratore al risarcimento del danno da distrazione di somme. L'opposizione veniva rigettata dal Giudice di pace, il quale riteneva il credito azionato dall'amministratore provato da quest'ultimo, sia sulla scorta delle risultanze contabili sia in virtù del riconoscimento del debito effettuato dal nuovo amministratore. Di diverso avviso il Tribunale il quale, decidendo sull'appello promosso dal condominio contro la decisione di primo grado, revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo, invece, non provato il credito azionato dall'ex amministratore, in quanto la mancanza di un conto corrente intestato al condominio impediva di verificare con esattezza i movimenti contabili effettuati dall'amministratore.
Il ragionamento della Suprema corte
La decisione del Tribunale è stata condivisa della Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso promosso dall'amministratore. I giudici di legittimità, nel rigettare il ricorso, hanno osservato che correttamente il Tribunale, nel ritenere non provato il credito azionato dall'amministratore, aveva tenuto conto del fatto che gli esborsi erano stati effettuati da quest'ultimo, ma tale circostanza non era sufficiente a provare la pretesa creditoria in quanto, in mancanza di un conto corrente del condominio e una contabilità che distinguesse i fondi dell’uno da quelli dell’altro, non era chiaro se quegli esborsi fossero stati effettuati con soldi personali dell’amministratore anziché con quelli del condominio. Tale prova non poteva ricavarsi dal saldo contabile indicante maggiori uscite rispetto alle entrate, non avendo l'amministratore fornito nessuna prova che le uscite erano frutto dell'impiego di suoi fondi personali.

