Rovina e difetti di cose immobili e risarcimento danni. Di questo si è occupato il Tribunale di Patti, con la sentenza 776/2022 . La norma richiamata è indubbiamente l’articolo 1669 del Codice civile.
L’articolo 1669 del Codice civile
La questione assume rilevanza perché il giudice siciliano è entrato nel merito di opere eseguite per ristrutturazione edilizia su edificio esistente, laddove, spesso, l’articolo citato viene richiamato per le nuove costruzioni e, quindi, per far desumere la responsabilità in capo al costruttore. L’articolo 1669 del Codice civile dispone che «quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta». Benchè la norma faccia espresso riferimento al corso dei dieci anni di vita dell’edificio o della cosa immobile, la sentenza richiamata applica la norma anche ad edifici esistenti che affrontano interventi di ristrutturazione edilizia.
Spetta all’appaltatore risarcire i danni
Nel caso trattato dal Tribunale di Patti, il Condominio conveniva in giudizio la ditta che aveva eseguito lavori di impermeabilizzazione e di pavimentazione della terrazza calpestabile del fabbricato condominiale, presentando domanda diretta a ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ai gravi difetti presenti nelle opere realizzate da quest’ultima in esecuzione dei lavori predetti. Ovviamente, in via istruttoria, la causa vedeva l’ingresso dei consulenti tecnici, chiamati sia in sede di accertamento tecnico preventivo che nel giudizio definito con la sentenza in commento. La ditta convenuta, dal canto suo, incentrava la sua difesa, muovendo dalla prospettazione, secondo la quale, non poteva farsi applicazione del disposto dell’articolo 1669 del Codice civile, invocato a sostegno della domanda attorea di risarcimento danni, atteso che tale norma delimiterebbe il suo ambito di applicazione alle opere aventi ad oggetto la costruzione di edifici o altri immobili destinati per loro natura a lunga durata, ma non disciplina le modificazioni e/o riparazioni apportate a un edificio preesistente come nel caso in esame.
Non solo nuove costruzioni
Il principio di diritto che, tuttavia, qui interessa, è senza dubbio l’applicabilità alla fattispecie in esame dell’articolo 1669 del Codice civile. Si legge, infatti, nella sentenza 776/2022, che richiama la Cassazione, che «in tema di contratto d’appalto, l’articolo 1669 è applicabile, ricorrendone tutte le condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti che rovinino o presentino evidente pericolo di rovina o, ancora, gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest’ultimo» (Cassazione civile, Sezioni unite, 7756/2017).
Il verdetto del Tribunale
Gli stessi ermellini hanno ulteriormente statuito che «sono gravi difetti dell’opera, rilevanti ai fini dell’articolo 1669, anche quelli che riguardino elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi), purché tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest’ultimo»(Cassazione civile, 1423/2019; Cassazione civile, 24230/2018). Dunque, per il Tribunale siciliano, anche nel caso in esame doveva trovare applicazione l’invocato principio sancito dall’articolo 1669.

