Non sono sempre idilliaci i rapporti tra i condòmini e l'attività della movida provocata dal pubblico esercizio che diffonde la musica in orario notturno ed a prevalere sono le ragioni dei soggetti danneggiati. La Cassazione (sentenza 3952/2022) ha rigettato il ricorso di un gestore di un locale avverso la sentenza che lo aveva condannato per il reato di cui agli articoli 81, 659 Codice penale e al pagamento delle spese di giudizio ed al risarcimento del danno a favore della parte civile costituita.

La difesa del titolare del locale
L'esercente del locale affermava l'ingiustizia della sentenza perché:
- il superamento dei limiti di emissioni sonore, rilevata con le misurazioni fonometriche, comportava la violazione dell'articolo 659, comma secondo, Codice penale e pertanto la condanna era intervenuta per un fatto diverso;
- il superamento di tali limiti non comporta il reato di disturbo della pubblica quiete;
- i rumori nella zona non originavano soltanto dal suo esercizio, poiché vi erano diverse fonti disturbanti, cagionate dalla moltitudine di persone che frequentavano i luoghi e non era stata attuata la mappatura acustica della zona.

La Cassazione sosteneva che l'accertamento dell'effettiva idoneità delle emissioni rumorose a disturbare le persone è un accertamento di fatto rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, il quale aveva riscontrato la rumorosità prodotta dal locale attraverso le dichiarazioni del tecnico incaricato dei rilievi dall'Arpa. Il giudice di legittimità sosteneva che per integrare la contravvenzione dell'articolo 659 Codice penale non sono necessarie né la vastità dell'area interessata dalle emissioni rumorose, né il disturbo di un numero rilevante di persone. Il giudice di merito può accertare l'esistenza della contravvenzione su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della quiete pubblica ( Cassazione 11031/2015).

Disturbo non ad un singolo
È sufficiente che il disturbo venga arrecato a un gruppo indeterminato di persone e non solo di un singolo, anche se raccolte in un ambito ristretto come in un condominio (Cassazione 45616/2013). Inoltre, risponde della contravvenzione il gestore del locale che non impedisce gli schiamazzi degli avventori in sosta davanti al locale nelle ore notturne (Cassazione 14750/2020). La Corte suprema riteneva non rilevante il richiamo del ricorrente circa una diversa classificazione dell'area, poiché era soltanto un auspicio futuro, legato alla destinazione della zona all'animazione e al divertimento serale della città.Per la Cassazione incombeva perciò al gestore del locale l'obbligo dell'adozione di adeguate iniziative per controllare la propria clientela; tale controllo non poteva consistere in blandi richiami, tant'è che il ricorrente veniva sanzionato anche in via amministrativa.

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