Con la sentenza 1792/ 2022, la Corte d’appello di Palermo si è pronunciata in tema di compenso dell’amministratore di condominio, affermando che spetta soltanto se specificato al momento della nomina o del rinnovo della carica, in quanto non è sufficiente l’indicazione in bilancio.

Il caso

Sempronio domandava e otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti del condominio Beta, di cui era stato amministratore per quindici anni. L’amministratore asseriva di aver invitato i condòmini al pagamento delle competenze a lui spettanti che ammontavano a 9.570,99 euro.Il condominio proponeva opposizione, che veniva accolta dal Tribunale. Quest’ultimo, oltre a revocare il decreto ingiuntivo, rigettava le domande riconvenzionali formulate dalla parte opponente e condannava Sempronio al pagamento delle spese di lite. A questo punto, Sempronio impugnava la sentenza e la censurava nella parte in cui, dopo aver correttamente rilevato che nell’opposizione a decreto ingiuntivo l’onere di provare la pretesa creditoria gravava sull’opposto, aveva erroneamente ritenuto che egli non avesse assolto tale onere, laddove la produzione documentale versata in atti dimostrava sia lo svolgimento dell’incarico, sia la misura del compenso. In particolare, Sempronio sottolineava di aver prodotto le delibere assembleari contenenti la sua conferma come amministratore per gli anni dal 2010 al 2014 e la delibera di revoca del 30 marzo 2015, nonché l’approvazione da parte dei condòmini del bilancio ove risultava il debito per i compensi all’amministratore a partire dal 2010.

La pronuncia della Corte d’appello

La Corte d’appello di Palermo riteneva fondata la censura solo parzialmente. I giudici di merito specificavano che l’articolo 1129 del Codice civile al comma 14, introdotto dalla riforma del condominio, sancisce che «l’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suorinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta». Dunque, all’atto dell’accettazione della sua nomina o conferma, all’amministratore viene richiesto di specificare in maniera analitica l’importo del suo compenso per l’attività che andrà a svolgere, sia per la gestione ordinaria che per quella straordinaria, e ciò affinché venga garantita la massima trasparenza ai condòmini.

Necessario specificare il compenso

In realtà, la specificazione del compenso è elemento essenziale del contratto di amministrazione e non tollera equipollenti, come l’approvazione del bilancio. Nella vicenda esaminata, è palese che per i compensi maturati prima dell’entrata in vigore dell’articolo 1129, comma 14, del Codice civile, l’approvazione del bilancio consuntivo 2013 da parte dell’assemblea dei condòmini dell’1 ottobre 2014 costituisce prova idonea del credito maturato, visto che il bilancio conteneva l’indicazione degli importi a titolo di compensi per ciascun anno. Ciò non può, invece, dirsi per i crediti successivi al 18 giugno 2013, poiché nella prima assemblea successiva all’entrata in vigore della norma, dunque nel corso dell’assemblea del 21 ottobre 2013, che aveva confermato Sempronio nel ruolo di amministratore, si sarebbe dovuto specificamente indicare il compenso. Cosa che, invece, non era avvenuta.

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