Il Tribunale di Pavia, con sentenza 501/23, ha accolto l’impugnazione di una delibera assembleare proposta perché il condominio aveva inviato la relativa convocazione, a mezzo pec, il giorno 8 aprile 2022, per l’assemblea fissata in prima convocazione il 12 aprile 2022 alle ore 00.00 e, in seconda, il 13 aprile 2022 alle ore 19.
Il termine legale per la convocazione
Nel caso in esame, non risultava rispettato il termine previsto dall’articolo 66, terzo comma, disposizioni attuative Codice Civile, secondo cui l’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione.
La delibera è stata, quindi, annullata secondo quanto espressamente previsto dal medesimo articolo, per cui in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
L’impossibilità della verifica della presenza dell’impugnante
L’attore sosteneva di non aver partecipato all’assemblea ed il verbale prodotto non conteneva il nome dei presenti; il condominio convenuto, tuttavia, decidendo di non costituirsi in giudizio non ha dedotto né, tanto meno, dimostrato che l’attore fosse presente in assemblea e, pertanto, egli risultava legittimamente titolare del diritto di promuovere l’impugnazione.
L’esito
Vista la fondatezza del primo motivo di annullamento della delibera, in quanto assunte durante l’assemblea tardivamente convocata, è stato ritenuto superfluo l’esame degli ulteriori motivi proposti dall’attore, con spese di lite poste a carico del condominio, secondo il criterio legale di soccombenza.

