Una sentenza che farà discutere. Certamente una sentenza che rileva, atteso che (è bene chiarirlo sin da subito), non trova conforto nella giurisprudenza maggioritaria.
La sentenza in commento è la numero 260 depositata dal Tribunale di Brindisi il 22 febbraio 2022. È utile ricordare che chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di condominio è tenuto, preliminarmente, a esperire il procedimento di mediazione.
Ciò per espressa previsione dell'articolo 5 del Dlgs 28/2010. Nel caso dell'impugnativa di delibera assembleare (pacificamente rientrante nella materia condominiale) la norma richiamata dovrà coordinarsi con l'articolo 1137 del Codice civile, che prevede un termine decadenziale di trenta giorni, per impugnare le delibere annullabili. Diventa, allora, fondamentale conoscere il giorno da cui far decorrere i predetti trenta giorni.
Cosa dice la norma
L' articolo 5 Dlgs 28/2010, al comma 6, prevede che «Dal momento della comunicazione alle altre parti , la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria dell’organismo». La norma, dunque, fa espresso e chiaro riferimento al momento della comunicazione dell'istanza e non al momento del deposito della stessa.
La giurisprudenza maggioritaria
Secondo il Tribunale di Roma, con la sentenza 3159 del 23 febbraio 2021, occorre computare, ai fini dell'interruzione del termine di decadenza, non il solo deposito dell'istanza ma, al contrario, la comunicazione della stessa alla parte chiamata. Del resto, non troverebbe spiegazione la disposizione dell’articolo 8 comma 1 Dlgs 28/2010 secondo cui la stessa parte interessata può comunicare all’altra la domanda di mediazione. Per Tribunale di Napoli, sezione sesta, 04 dicembre 2019, il citato articolo 8 Dlgs 28/2010 configura anzi un «preciso onere della parte».
La sentenza 260/2022 del Tribunale di Brindisi
Nel caso trattato dal Tribunale pugliese, avente ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso in materia condominiale, «l'attrice proponeva istanza di mediazione obbligatoria al competente organo» e «con tale atto veniva tempestivamente interrotto il termine di decadenza». Si legge nella sentenza in commento, infatti, che «è infondato l'assunto di parte convenuta, secondo cui ciò che rileva ai fini dell'interruzione del decorso del termine di decadenza sarebbe la successiva comunicazione alle altre parti del giudizio dell'avvio delle procedura di mediazione».
Per il Tribunale di Brindisi, «l'attività con cui cessa l'inerzia dell'attrice che avrebbe determinato l'effetto della decadenza è costituita dal deposito dell'istanza dinanzi all'organo di mediazione; le successive attività, che si completano con le comunicazioni alle controparti, non sono nella disponibilità del ricorrente e dunque restano estranee rispetto all'unico atto con cui il legittimato ad agire può manifestare concretamente la cessazione della propria inerzia, ossia il deposito dell'istanza di mediazione».
Considerazioni conclusive
Una sentenza che, a parere dello scrivente, non risulta condivisibile perché contraria alla espressa disposizione normativa e perché la convocazione delle parti in mediazione non può non rilevare ai fini del procedimento stesso. Una sentenza che trova pareri ed opinioni contrarie, sia in dottrina che in giurisprudenza (in passato, in senso conforme, sebbene isolato, si veda : Tribunale di Brescia, sentenza 14 marzo 2020, secondo cui «Va anche considerato che l'istanza di mediazione depositata presso l'organismo autorizzato può essere catalogata alla stregua di un ricorso: è il deposito del ricorso che determina l'impedirsi della decadenza, non la notifica dello stesso»).

