Il condòmino che impugna e non introduce la mediazione rischia l'improcedibilità dell'azione e una severa condanna processuale alle spese legali. Tanto è quanto emerge da un caso appena definito dalla Corte di appello di Palermo con sentenza 1529 del 14 settembre 2022.
I fatti di causa
Un condòmino impugnava un deliberato senza introdurre preliminarmente il tentativo di mediazione obbligatorio, di ciò se ne avvedeva il giudice di prime cure e disponeva, con apposito provvedimento interinale, il rinvio del giudizio prefissando un termine per la parte diligente teso a introdurre il procedimento in un termine definito in quindici giorni. All'udienza di rinvio, tuttavia, il giudice rilevava il mancato esperimento della mediazione delegata e dichiarava improcedibile il giudizio, compensando le spese tra le parti. Senonché il condòmino impugnante si rivolgeva alla Corte di appello ritenendo ingiusta la sentenza di non luogo a procedere e chiedendo l'apertura dell'istruttoria del procedimento.
Rappresentava in particolare che il proprio procuratore si era attivato depositando l'istanza di mediazione, ma che lo stesso aveva omesso di provvedere alle richieste integrazioni a causa di vicende di natura personale (gravi furti reiterati nel proprio appartamento). L'azione di gravame è stata però parimenti respinta e financo censurata con una severa condanna alle spese di lite, visto l'appello incidentale svolto da parte del condominio appellato.
L’attivarsi della parte
A tal riguardo il giudice siciliano ha osservato che nel periodo di sospensione del giudizio finalizzato all'esperimento del procedimento di mediazione non è sufficiente che la parte che vi abbia interesse provveda a depositare/protocollare l'istanza ma è necessario che la parte si attivi positivamente affinché l'incontro di mediazione, a prescindere dall'esito, effettivamente si celebri. Il collegio palermitano, in particolare, così disponendo aderisce in pieno ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità che, - valorizzando la funzione deflattiva sottesa alla mediazione obbligatoria, sulla scorta di un'interpretazione sistematica della normativa in materia (Dlgs 28/2010) - ha statuito che, al fine di ritenere avverata la condizione di procedibilità della domanda, non è sufficiente che all'incontro di mediazione partecipino unicamente i procuratori ma è necessaria la partecipazione attiva delle parti al fine di garantire l'effettivo funzionamento dell'istituto (Cassazione 8473/2019).

