Il danno da rumore, prodotto da un pubblico esercizio , può essere di tale entità da cambiare le abitudini di vita degli occupanti gli immobili vicini , fino a costringerli a vendere gli immobili . In tale caso la condotta dell'esercente può essere sanzionata penalmente ai sensi dell'articolo 659 Codice penale e lo stesso può essere condannato anche al pagamento del risarcimento dei danni in favore delle persone offese.

Il caso trattato

Il Tribunale condannava al risarcimento del danno e alla pena dell'ammenda prevista dall'articolo 659 codice penale un esercente di un'attività di ristorazione – birreria situata nel centro cittadino. Il soggetto ricorreva in Cassazione, lamentando l'omessa motivazione della sentenza perché non dimostrava l'esistenza della diffusività del rumore , in modo che interessasse un numero indeterminato di persone, e non aveva accertato il superamento della soglia della normale tollerabilità delle emissioni sonore e perché il giudice aveva valorizzato soltanto le deposizioni dei testi di accusa.

La sentenza del giudice di legittimità

La Cassazione (sentenza 12555/2023) ha dichiarato inammissibile il ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni:
- Il ricorso non è improcedibile secondo la disciplina dell'articolo 3, comma primo, del Dlgs 150/2022, poiché le persone offese hanno proposto una tempestiva querela e alcune di loro si sono costituite parti civili;
- il reato contestato è quello dell'articolo 659, primo comma, Codice penale, in quanto il fatto costitutivo dell'illecito è diverso dal mero superamento del rumore (illecito amministrativo sanzionato dall'articolo 10, comma secondo, della legge 447/1995), indipendentemente dalla fonte sonora dalla quale i rumori provengono e perché disturba le occupazioni e il riposo delle persone;
- la posizione giuridica dell'esercente del pubblico esercizio è di garanzia a cui è correlato l'obbligo di impedire gli schiamazzi e i rumori prodotti, in maniera eccessiva, dalla propria clientela, sulla base dell'articolo 40, secondo comma, Codice penale , per cui risponde di un evento dannoso o pericoloso colui il quale abbia l'obbligo giuridico di impedire l'evento. Il gestore del locale deve impedire gli schiamazzi prodotti dagli avventori sia all'interno che fuori dell'esercizio ;
- il gestore del locale deve ricorrere a vari mezzi per impedire il rumore, dagli avvisi alla clientela, all'impiego di personale dedicato, dalla somministrazione di bevande soltanto in recipienti non da asporto , in modo che vengano consumate all'interno del locale, sino alla richiesta dell'intervento della polizia e all'esclusione degli avventori che permangono rumorosamente in sosta in sosta davanti al locale (Cassazione 22142/2017), secondo quanto previsto dal regolamento del Comune;
- il giudice può fondare il suo convincimento sulla diffusività del rumore su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, in modo che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità (Cassazione 10938/2018). Il giudice accertava la diffusività dei rumori laddove sintetizza tale condotta, avvenuta di notte, con i rumori derivanti dallo spostamento delle sedie in ferro , da urla , voci e grida;
- la motivazione del giudice è stata logica e non contraddittoria sulla base delle dichiarazioni dei testimoni ed in particolare di uno degli stessi il quale riferiva di avere messo in vendita il suo appartamento a causa del rumore , tali elementi dimostravano la perduranza nel tempo e la diffusività del rumore , ma anche la sua idoneità a disturbare le occupazioni o il riposo delle persone;
- l'imputato ha violato il regolamento di polizia urbana del Comune che imponeva allo stesso di attivarsi in modo di evitare i comportamenti degli avventori che recassero disturbo e ha omesso di adottare quelle misure che avrebbero contemperato legittimi interessi; in particolare non assumeva personale dedicato che, posto all'esterno del locale , avrebbe potuto e dovuto svolgere con immediatezza quell'attività di prevenzione e repressione delle condotte rumorose degli avventori, che avrebbe dovuto garantire il riposo delle persone che ne lamentavano il rumore. Non risultavano misure sufficienti l'apposizione di cartelli , né l'invito rivolto alle persone di non fare rumore.

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