Qualora un locale originariamente comune ex articolo 1117, n. 2, Codice civile (portineria o alloggio del portiere) abbia, per effetto del venir meno della concreta destinazione all’uso condominiale, assunto la natura di bene in comunione ordinaria, la sua circolazione segue le regole proprie di quest’ultima e non più quelle della condominialità: ne deriva la legittimità, in astratto, della circolazione separata delle singole quote e della ammissibilità della domanda di divisione del bene. Lo precisa...

Riproduzione riservata Ⓒ