L’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile stabilisce che l’avviso di convocazione all’assemblea deve essere comunicato ai condòmini almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione e specifica che in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del Codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
Il computo corretto
Bisogna allora verificare...

