1. In sintesi

Scade il 31 gennaio 2026 il termine per la presentazione della dichiarazione catastale di variazione della coltura pratica su una o più particelle di terreno, rispetto alla coltura già censita in catasto. La denuncia, redatta sul Modello 13T – 26, va inoltrata da parte dei soggetti interessati (titolari di diritto reali e conduttori di terreni) all’Agenzia delle entrate – Ufficio provinciale del territorio competente, a seconda del comune di appartenenza. Proprietari e conduttori di terreni agricoli devono quindi verificare la corrispondenza tra la coltura effettivamente praticata sui terreni e quella indicata negli atti catastali al 31 dicembre di ogni anno. Qualora non vi sia corrispondenza, scatta l’obbligo di comunicare la variazione (in aumento) entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Ad esempio: un terreno accatastato con la qualità di “seminativo” divenuto “vigneto” con appositi lavori di trasformazione effettuati nel corso dell’anno 2025. In questo caso, poiché i redditi fondiari (dominicale e agrario) risultanti dal certificato o visura catastale non corrispondono a quelli effettivi, è necessario presentare la denuncia di variazione entro il 31 gennaio 2026, al fine di dichiarare correttamente i relativi redditi fondiari ossia:

  • il reddito “dominicale”, concernente il possesso del terreno che deve essere dichiarato dal (pieno) proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento (ad esempio: usufruttuario o enfiteuta);
  • il reddito “agrario”, relativo all’utilizzo del terreno per finalità agricole che deve essere dichiarato dal soggetto che svolge effettivamente l’attività agricola (ad esempio: affittuario).

L’obbligo di presentare la denuncia delle variazioni colturali non sussiste per i terreni oggetto di contributi PAC, secondo la specifica disposizione di cui all’art. 2, comma 33, del D.L. 262/2006 (convertito dalla legge 248/2006). L’omessa presentazione della predetta denuncia di variazione colturale in aumento, entro il termine del 31 gennaio 2026, è sanzionata con l’irrogazione dell’importo che va da un minimo di 250,00 euro ad un massimo di 2.000,00 euro.

2. Quadro normativo di riferimento

Per effetto dell’art. 30, commi 2 e 3, del D.P.R. 917/1986 (TUIR), le variazioni che comportano un aumento di reddito devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti e hanno effetto da tale anno. Le variazioni in diminuzione, invece, possono essere fatte valere già dall’anno in cui si sono verificate, purché sia rispettato il termine di legge per la presentazione della denuncia (31 gennaio dell’anno successivo). In caso contrario, ovvero se la denuncia viene presentata dopo il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui la variazione si è verificata, gli effetti decorrono dall’anno di presentazione della denuncia. L’obbligo di presentare la denuncia delle variazioni colturali non sussiste per i terreni oggetto di contributi PAC, secondo la specifica disposizione di cui all’art. 2, comma 33, del D.L. 262/2006 (convertito dalla legge 248/2006). L’omessa presentazione della dichiarazione catastale di variazione colturale in aumento, entro il termine di legge (31 gennaio 2026), è punibile con l’irrogazione della sanzione che va da un minimo di 250,00 euro ad un massimo di 2.000,00 euro, secondo la disposizione di cui all’art. 3 del D.Lgs. 471/1997.

3. Aggiornamento elenco variazioni colturali

Nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2025 è stato pubblicato l’elenco dei comuni, allegato all’apposita comunicazione dell’Agenzia delle entrate, per i quali è stato completato l’aggiornamento della banca dati catastale effettuato in base alle dichiarazioni sulla qualità delle colture presentate nell’anno 2025 agli organismi pagatori dei contributi agricoli e messe a disposizione dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). In relazione a quanto previsto dal citato art. 2, comma 33, del D.L. n. 262/2006 e sue modificazioni e integrazioni, è stato reso noto dunque che, per i comuni catastali compresi nel predetto elenco allegato al comunicato, sono state completate le operazioni di aggiornamento della banca dati catastale. Nell’elenco allegato i comuni interessati sono riportati in ordine alfabetico, per provincia. Gli elenchi delle particelle interessate dall’aggiornamento, ovvero di ogni porzione di particella a diversa coltura, indicanti la qualità catastale, la classe, la superficie ed i redditi dominicale ed agrario, nonché il simbolo di deduzione (ove presente), sono consultabili, per i 60 giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso ciascun comune interessato, presso le sedi delle competenti direzioni provinciali e uffici provinciali – Territorio dell’Agenzia delle entrate e sul sito internet della stessa Agenzia. Se il soggetto interessato (proprietario, usufruttuario, ecc.) ha riscontrato delle incongruenze tra la qualità di coltura iscritta in catasto e quella effettiva dichiarata all’Organismo pagatore, può chiederne l’aggiornamento all’Agenzia delle entrate tramite presentazione di apposita richiesta di riesame in autotutela (Modello 14T). Eventuali ricorsi contro le variazioni dei redditi fondiari (dominicale e agrario) possono essere proposti dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado competente, entro il termine perentorio di 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del comunicato nella predetta Gazzetta Ufficiale e quindi entro il 13 aprile 2026 (essendo sabato il giorno 11).

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