1. In sintesi

Scade il 31 marzo 2026 (martedì) il termine per la presentazione della dichiarazione telematica “Recupero ICI ENC” da parte dei soggetti passivi che, in relazione ad almeno una delle annualità di imposta 2012 o 2013, hanno presentato la dichiarazione “IMU/TASI ENC” recante l’indicazione di un’imposta a debito superiore a 50.000 euro annui o che, comunque, siano stati chiamati a versare, anche a seguito di accertamento dei comuni, un importo superiore a 50.000 euro annui. La dichiarazione deve essere presentata direttamente dal dichiarante, utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione, oppure tramite un intermediario abilitato. Il versamento delle somme risultanti dalla medesima dichiarazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione, quindi entro il 30 aprile 2026 (giovedì), esclusivamente secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (versamento unitario), a favore dei comuni ove sono ubicati gli immobili oggetto del recupero. Sugli importi dovuti vanno applicati gli interessi secondo le metodologie di calcolo previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, a decorrere dalla data in cui le somme da recuperare sono state messe a disposizione dei beneficiari fino al loro effettivo recupero. Tali interessi sono determinati nella dichiarazione e vanno corrisposti con l’importo dovuto a titolo di recupero ICI. Per l’omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100% dell’importo non versato, con un minimo di 50 euro. Se la dichiarazione è infedele, si applica la sanzione del 40% per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di versamento di un importo difforme rispetto a quanto dichiarato, si applica la sanzione del 25% per ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, quest’ultima sanzione è ridotta alla metà; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo, fatta salva in ogni caso l’applicazione delle disposizioni sul ravvedimento.

2. Quadro normativo di riferimento

L’art. 16-bis del D.L. 131/2024 (convertito dalla legge 166/2024) ha previsto e disciplinato le misure urgenti per l’applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 6 novembre 2018. In particolare, la disposizione ha stabilito un obbligo dichiarativo a carico dei soggetti passivi (enti non commerciali) che hanno presentato la dichiarazione “IMU/TASI ENC” relativa a uno degli anni di imposta 2012 o 2013. Il riferimento a tali annualità si fonda sulla circostanza che i soggetti in questione, in considerazione del ravvicinato lasso temporale che ha contrassegnato il passaggio dall’ICI all’IMU, durante il periodo considerato (annualità di imposta dal 2006 al 2011) abbiano comunque posseduto e utilizzato immobili per l’esercizio delle attività meritevoli individuate ai sensi dell’art. 7 comma 1, lett. i), del D.Lgs. 504/1992 e sue integrazioni e modificazioni. Inoltre, è opportuno rimarcare che: a) la dichiarazione del recupero ICI deve essere presentata soltanto dai soggetti che, in relazione ad almeno una delle annualità di imposta 2012 o 2013, hanno presentato la dichiarazione “IMU/TASI ENC” recante l’indicazione di un’imposta a debito superiore a 50.000 euro annui o che, comunque, siano stati chiamati a versare, anche a seguito di accertamento dei comuni, un importo superiore a 50.000 euro annui; b) la dichiarazione è unica per tutti gli immobili posseduti dal soggetto passivo e deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica. Relativamente alla determinazione dell’importo oggetto del recupero, la medesima disposizione ha stabilito espressamente che:

  • per la determinazione dell’ICI oggetto del recupero si applica la disciplina dell’IMU vigente nell’annualità 2013;
  • la base imponibile, i moltiplicatori e l’aliquota sono quelli stabiliti dalla disciplina dell’ICI, applicabili nell’anno di riferimento interessato dal recupero. Nel solo caso in cui l’aliquota effettiva non è individuabile, si applica quella media, pari al 5,5 per mille.

Come previsto dalla norma di legge in esame, il D.P.C.M. 23 dicembre 2025 ha stabilito quanto segue:

  • la dichiarazione per il recupero dell’ICI (annualità dal 2006 al 2011) va presentata entro il termine del 31 marzo 2026, a cura dei soggetti passivi che abbiano presentato la dichiarazione “IMU/TASI ENC” relativamente ad uno degli anni di imposta 2012 o 2013, indicando un importo a debito per una somma superiore a 50.000 euro annui (ovvero che abbiano subito un accertamento per le medesime imposte e annualità);
  • la dichiarazione è unica per tutti gli immobili posseduti sul territorio nazionale nel periodo dal 2006 al 2011;
  • per la determinazione dell’ICI oggetto del recupero si applica la disciplina dell’IMU vigente al 2013; la base imponibile, i moltiplicatori e l’aliquota sono, invece, quelli stabiliti dall’allora vigente disciplina dell’ICI, applicabile nell’anno interessato dal recupero. Per le annualità in cui l’aliquota effettiva non è individuabile si applica l’aliquota media del 5,5 per mille;
  • il versamento del beneficio ricevuto non è dovuto se nel periodo dal 2006 al 2011 sono stati rispettati le condizioni e i limiti previsti dai diversi regolamenti de minimis, cosiddetti “generali”, pro tempore vigenti al tempo dell’aiuto da recuperare;
  • l’eventuale versamento, se dovuto, dell’aiuto indebitamente percepito è effettuato entro il termine del 30 aprile 2026, esclusivamente secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 e con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate;
  • il modello della dichiarazione e le relative istruzioni sono approvati con apposito decreto del Direttore generale delle finanze, adottato sentita l’ANCI; la dichiarazione è idonea anche per effettuare la scelta della rateizzazione;
  • le somme oggetto del recupero ICI sono maggiorate degli interessi, che decorrono dalla data in cui l’aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario e fino alla data del recupero, calcolati secondo il regime dell’interesse composto. Gli interessi sono determinati dal soggetto passivo all’interno della dichiarazione e sono versati insieme alla somma da corrispondere a titolo di recupero ICI;
  • le attività di coordinamento della gestione delle operazioni di recupero dell’aiuto sono svolte dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Dipartimento si avvale dei comuni destinatari del gettito per quanto riguarda le attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, nonché di quelle di accertamento e di irrogazione delle specifiche sanzioni.

Con il Decreto direttoriale del 4 febbraio 2026 sono stati approvati il modello di dichiarazione, le istruzioni e le specifiche tecniche concernenti il recupero dell’aiuto di Stato relativo all’esenzione dall’ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici.

3. Termine e modalità di presentazione della dichiarazione

La dichiarazione telematica “Recupero ICI ENC” deve essere presentata entro il termine del 31 marzo 2026 (martedì), direttamente dal dichiarante oppure tramite un intermediario abilitato. I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione. Nel caso di presentazione tramite un intermediario abilitato, gli intermediari trasmettono per via telematica, all’Agenzia delle Entrate, le dichiarazioni predisposte per conto del dichiarante e per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione per via telematica.

4. Versamento delle somme dovute

Il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione, vale a dire entro il 30 aprile 2026, esclusivamente secondo le disposizioni previste per il pagamento unitario, a favore dei comuni ove sono ubicati gli immobili oggetto del recupero. Sugli importi dovuti sono applicati gli interessi secondo le metodologie di calcolo previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, a decorrere dalla data in cui le somme da recuperare sono state messe a disposizione dei beneficiari fino al loro effettivo recupero. Il soggetto passivo determina gli interessi nella dichiarazione e li versa insieme alla somma da corrispondere a titolo di recupero ICI. Si ricorda che gli interessi devono essere calcolati (utilizzando esclusivamente il foglio di calcolo disponibile sul sito www.finanze.gov.it.) fino alla data di presentazione della dichiarazione o al 31 marzo 2026, termine ultimo di presentazione della dichiarazione, nel caso in cui venga richiesta la dilazione del versamento in quattro rate in caso di tempestiva presentazione della dichiarazione. Diversamente, nel caso di dichiarazione tardiva gli interessi devono essere computati fino alla data di presentazione della dichiarazione. Si ricorda che le somme oggetto del recupero, comprensive degli interessi, ove superiori a 100.000 euro, possono essere rateizzate in quattro quote trimestrali di pari importo. La scelta della rateizzazione deve essere indicata in dichiarazione.

5. Sanzioni

La norma di legge in esame ha fissato specifiche sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione della dichiarazione del recupero ICI, di dichiarazione infedele e di versamento di un importo difforme rispetto a quanto dichiarato. Più precisamente: a) per l’omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione del 100% dell’importo non versato, con un minimo di 50 euro; b) per la dichiarazione infedele si applica la sanzione del 40% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro; c) per il versamento di un importo difforme rispetto a quanto dichiarato si applica la sanzione del 25% di ogni importo non versato; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, detta sanzione è ridotta alla metà; mentre per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo, fatta salva in ogni caso l’applicazione delle disposizioni sul ravvedimento.

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