1. In sintesi

Si avvicina il termine per il pagamento della tassa annuale forfettaria (tassa di concessione governativa) per l’adozione di libri e registri sociali, previsto dalla legge per il 16 marzo di ogni anno. L’appuntamento annuale con la cassa erariale riguarda principalmente tutte le società di capitali per la bollatura e la numerazione di libri e registri sociali obbligatori. Il pagamento, che prescinde sia dal numero di libri e registri tenuti, sia dal numero delle relative pagine, va effettuato esclusivamente in via telematica mediante utilizzo del consueto modello di pagamento unitario F24. Entro lunedì 16 marzo 2026 dunque le società di capitali (Spa, Sapa, Srl), comprese le società consortili, le società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali (escluso il fallimento), nonché gli enti commerciali, devono versare la tassa annuale forfettaria sulle concessioni governative per la bollatura e la numerazione di libri e registri sociali obbligatori. Sotto il profilo normativo, l’adempimento è previsto espressamente dalla nota 3 dell’art. 23 della tariffa allegata al D.P.R. 641/1972 e sue modificazioni (cfr. Agenzia delle entrate, risposta n. 42 del 20 febbraio 2025). La tassa va corrisposta annualmente nella misura forfettaria di euro 309,87 oppure di euro 516,46, a prescindere dal numero sia dei libri o registri tenuti (libro dei soci, libro delle obbligazioni, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, ecc.) che delle relative pagine. A decorrere dal 1° gennaio 2027 si applicheranno le disposizioni del testo unico dei tributi erariali minori, approvato con D.Lgs. 174/2024 (art. 16, nota 3, della tariffa allegato 4).

2. Soggetti passivi

I soggetti interessati all’adempimento sono dunque principalmente le società di capitali e precisamente:

  • le società per azioni (Spa);
  • le società in accomandita per azioni (Sapa);
  • le società a responsabilità limitata (Srl);
  • le società consortili.

Secondo i tecnici del Fisco, la soggettività passiva del tributo in esame si estende agli enti commerciali di cui alla lett. b) del comma 1 del novellato art. 73 del D.P.R. 917/1986 (TUIR), vale a dire agli enti pubblici e privati (residenti nel territorio dello Stato) che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (cfr. ris. n. 90/E del 27 maggio 1996 e ris. n. 265/E del 23 dicembre 1996). I soggetti interessati all’adempimento sono anche le aziende speciali e le società di capitali che gestiscono i servizi pubblici locali (consorzi tra enti territoriali), mentre non sono tenute a corrispondere la tassa annuale forfettaria di concessione governativa le società di persone (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice). Infatti per “società di capitali” devono intendersi, secondo l’interpretazione fornita nella circ. n. 108/E del 3 maggio 1996 (risposta 12.1.1), soltanto le predette società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata. Ne discende che sono esclusi dal pagamento della tassa gli altri soggetti contemplati nella stessa lett. a) del comma 1 dell’art. 73 del TUIR e, in particolare, le società cooperative e le società di mutua assicurazione poiché non rientrano nel libro V del codice civile. Secondo tale documento di prassi, anche le società di capitali in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedura concorsuale (escluse le società dichiarate fallite) sono tenute al pagamento della tassa annuale forfettaria di concessione governativa, purché permanga l’obbligo della tenuta di libri numerati e bollati nei modi previsti dal codice civile (risposta 12.1.3). Si ricorda infine che l’adempimento annuale non riguarda invece gli enti non economici e le aziende ospedaliere e quelle socio-sanitarie.

3. Misura della tassa

La tassa annuale è dovuta, in forma forfettaria, nelle seguenti misure:

  • € 309,87 se l’importo del capitale o del fondo di dotazione – alla data del 1° gennaio 2026 – risulta inferiore o pari a euro 516.456,90;
  • € 516,46 se l’importo del capitale o del fondo di dotazione – alla data del 1° gennaio 2026 – risulta superiore a euro 516.456,90.

Poiché la determinazione della tassa varia dunque in relazione all’entità del capitale o del fondo di dotazione esistente alla data del 1° gennaio di ogni anno, le eventuali operazioni straordinarie intervenute dopo tale data, che ben possono modificare il capitale o il fondo di dotazione, incideranno sulla quantificazione del tributo dovuto per l’annualità successiva. La tassa è dovuta con riferimento all’anno solare e riguarda tutte le formalità di numerazione e bollatura eseguite nel corso dell’anno solare di riferimento, ancorché alcune di esse vengano poste in essere prima del pagamento della tassa stessa. Si ricorda che il pagamento della tassa è deducibile (nell’esercizio in cui avviene il pagamento) ai fini sia dell’IRES che dell’IRAP, in virtù della disposizione di cui all’art. 99, comma 1, del TUIR (cfr. circ. min. n. 137/E del 15 maggio 1997, risposta 15.1).

4. Modalità di pagamento

Il versamento della tassa annuale forfettaria deve essere effettuato esclusivamente in via telematica, mediante utilizzo del consueto modello F24. Il pagamento va eseguito indicando in particolare nella “Sezione Erario” del modello F24 il codice tributo “7085” (denominato “Tassa annuale vidimazione libri sociali”), l’anno per il quale il versamento è eseguito, cioè il periodo di riferimento (2026), e l’importo dovuto. Anche la tassa annuale forfettaria può essere oggetto di compensazione con eventuali crediti erariali (ad esempio, IRES e IVA). Qualora invece la società sia al primo anno di attività, la tassa annuale va corrisposta anteriormente alla presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini dell’IVA mediante utilizzo del bollettino di c/c postale n. 6007 intestato all’Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara – bollatura numerazione libri sociali (bollettino di c/c postale n. 210906 per i versamenti di competenza della regione Sicilia).

5. Libri e registri da vidimare

Si ricorda che la vidimazione iniziale è prevista soltanto per i libri sociali obbligatori (art. 2421 del c.c.). In particolare, si tratta dei seguenti libri e registri:

  • libro dei soci, nel quale va indicato il numero delle azioni o quote, il cognome e nome dei titolari, i trasferimenti e i vincoli relativi alle azioni e i versamenti eseguiti;
  • libro delle obbligazioni, nel quale va riportato l’ammontare delle obbligazioni emesse e quelle estinte, il cognome e nome dei titolari delle obbligazioni nominative, i trasferimenti e i vincoli a esse relative;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci, nel quale vanno trascritti i verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie dei soci;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, nel quale vanno trascritti i verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, nel quale vanno trascritti i verbali delle riunioni del collegio, compresa la relazione di bilancio annuale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, nel quale vanno riportati i verbali delle riunioni del comitato;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, nel quale vanno annotati gli eventuali verbali delle assemblee da questi tenute;
  • ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Ciascun libro sociale può essere rilegato o composto da fogli mobili, ma in ogni caso deve essere numerato pagina per pagina e bollato in ogni suo foglio presso il Registro imprese della Camera di commercio oppure un notaio. Gli altri libri contabili previsti dal codice civile (libro giornale e libro degli inventari) e quelli previsti dalle norme fiscali (registri IVA, registro beni ammortizzabili,) non devono invece essere vidimati. Per tali scritture contabili, secondo anche l’Agenzia delle entrate, l’unica formalità richiesta per il loro uso è rappresentata dalla numerazione progressiva delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse.

6. Sanzioni e ravvedimento

Secondo le indicazioni dell’Agenzia delle entrate, espresse nel proprio sito Internet, l’omesso versamento della tassa annuale è punito con l’applicazione della sanzione (ordinaria) dal 100% al 200% della tassa stessa e, in ogni caso, con un importo minimo di € 103,00. Si tratta del regime sanzionatorio previsto dalla disposizione di cui all’art. 9, comma 1, del D.P.R. 641/1972. Tuttavia, poiché i D.Lgs. 471/1997, 472/1997 e 473/1997 hanno integralmente riformulato, con effetto dal 1° aprile 1998, le discipline dei regimi sanzionatori di tutti i tributi (erariali e locali), non sarebbe illogico ritenere che le sanzioni applicabili alla violazione in esame (omesso, insufficiente o ritardato pagamento) siano quelle previste dal novellato art. 13 del D.Lgs. 471/1997 (25% della tassa annuale forfettario dovuta). Resta inteso che la violazione può essere sanata spontaneamente in autoliquidazione dal soggetto passivo, avvalendosi del ravvedimento di cui agli artt. 13 e 13-bis del D.Lgs. 472/1997, purché la violazione stessa non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. In tal caso, i soggetti interessati possono regolarizzare la violazione applicando una sanzione ridotta e corrispondendo gli interessi di mora calcolati (giorno per giorno) nella misura pari al tasso legale (1,60% a partire dal 1° gennaio 2026, come stabilito dal D.M. finanze 10 dicembre 2025).

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