In tema di condominio negli edifici, le causali di pagamento degli oneri condominiali con contrassegnate dalla dicitura “… spese condominiali arretrate-eredi di …” identificano soltanto il motivo del pagamento riferito ad un immobile caduto in eredità e, potendo essere effettuate da chiunque per conto degli eredi, non possono certo costituire di per sé sole una dichiarazione confessoria della qualità di erede di chi ha provveduto al pagamento (Nel caso di specie, ritenuta insussistente la legittimazione passiva dell’attore opponente per il pagamento degli oneri condominiali ingiunti, non potendo lo stesso essere ritenuto erede dei precedenti proprietari dell’immobile oggetto di causa, il giudice adito ha disposto la revoca del decreto ingiuntivo opposto).
In tema di condominio negli edifici, la convocazione che i condomini possono direttamente disporre ai sensi dell’art. 66, comma 1, disp. att. cod. civ., deve avvenire mediante avviso che abbia il contenuto specificato dal comma 3 della citata disposizione (ossia l’indicazione specifica dell’ordine del giorno, del luogo e dell’ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell’ora della stessa), e pur non essendo essenziale la sottoscrizione di tutti i condomini che abbiano assunto l’iniziativa, dall’avviso medesimo deve comunque risultare chi convoca l’assemblea (Nel caso di specie, il giudice adito ha disposto l’annullamento delle delibere assembleari impugnate, in quanto, nella circostanza, la convocazione dell’assemblea, oltre ad essere sottoscritta da soggetto non legittimato essendo del tutto estraneo al condominio, risultava priva di qualunque indicazione o nominativo dei condomini promotori, venendo indicato genericamente “i condomini”, mancando anche la prova dell’allegazione della richiesta di convocazione straordinaria dei condomini ex art. 66 disp. att. cod. civ., non venendo nulla precisato nella predetta convocazione anche in ordine ad eventuali allegati).
In tema di condominio negli edifici, i rapporti tra il rappresentante intervenuto in assemblea ed il condomino rappresentato debbono ritenersi disciplinati, in difetto di norme particolari, dalle regole generali sul mandato, con la conseguenza che solo il condomino delegante e quello che si ritenga falsamente rappresentato sono legittimati a far valere gli eventuali vizi della delega o la carenza del potere di rappresentanza, e non anche gli altri condomini estranei a tale rapporto.
In tema di condominio negli edifici, se l’amministratore ha il dovere di regolare tenuta ed aggiornamento costante del registro di anagrafe condominiale, il condomino ha, a sua volta, l’obbligo di comunicare tempestivamente all’amministratore il proprio eventuale trasferimento in altro e diverso domicilio: in caso contrario, la comunicazione all’indirizzo di residenza risultante dall’anagrafe condominiale, ancorché non più attuale, dovrà ritenersi regolarmente perfezionata e la mancata ricezione dell’atto sarà necessariamente addebitabile al solo condomino negligente, non essendo ragionevolmente esigibile in capo all’amministratore una continua e costante verifica in ordine all’esistenza o meno di trasferimenti di residenza di ciascun singolo condomino, specie alla luce dell’obbligo di cui sopra gravante sui condomini, che fa presumere la piena idoneità dell’indirizzo già comunicato alla ricezione delle comunicazioni, in assenza di successiva comunicazione di variazione del medesimo (Nel caso di specie, il giudice del gravame, rilevato che il condomino appellante non aveva provveduto a comunicare all’amministratore la variazione della propria residenza anagrafica, ha ritenuto che i plichi contenenti la convocazione per l’assemblea e la successiva comunicazione del relativo verbale dell’adunanza fossero stati validamente inoltrati dall’amministratore all’ultimo indirizzo risultante dal registro dell’anagrafe condominiale).
In tema di condominio negli edifici, ove il servizio di portierato sia previsto nel regolamento di condominio, la sua soppressione comporta una modificazione del regolamento che deve essere approvata dall’assemblea con la maggioranza stabilita dall’art. 1136, comma secondo, cod. civ. (maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio) richiamato dall’art. 1138, comma terzo, cod. civ. (Nella specie, richiamato l’enunciato principio, il giudice adito ha ritenuto nella circostanza valida la delibera assembleare di dismissione servizio di portierato in quanto approvata con la maggioranza di 19 voti, contro 13 contrari, e 633,351 millesimi, contro 321,69 contrari).
In tema di condominio negli edifici, in presenza dei relativi presupposti legittimanti previsti dalla legge – assenza di notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini – il condomino può rinunciare, anche solo parzialmente, all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento (Nel caso di specie, la corte territoriale ha ritenuto incensurabile la sentenza appellata che aveva accertato e dichiarato il diritto degli attori, ed odierni appellati, al limitato distacco delle diramazioni della loro unità immobiliare dall’impianto di riscaldamento centralizzato, con obbligo di pagamento in capo agli stessi, secondo la quota millesimale di loro spettanza, tanto degli oneri condominiali per la manutenzione, conservazione e messa a norma, quanto di quelli per il ridotto consumo ed utilizzo del servizio comune).
In tema di condominio negli edifici, è annullabile la delibera assembleare di approvazione di un rendiconto – nella specie, consuntivo e preventivo – privo del registro di contabilità e della nota esplicativa. Infatti, tali documenti costituiscono parti inscindibile del rendiconto, in quanto finalizzati ad una comprensione immediata della situazione patrimoniale ai fini della discussione e della partecipazione consapevole e tale inscindibilità non rappresenta un mero formalismo, quanto piuttosto un diritto dei condomini ad avere una gestione ispirata a criteri di trasparenza e, quindi, immediatamente verificabile anche da coloro che non abbiano capacità e conoscenza proprie degli addetti ai lavori.


