Avrei bisogno di un chiarimento per quel che riguarda le spese relative ai lavori di rifacimento del balcone aggettante di proprietà, e a uso esclusivo del singolo condomino, nel caso di lavori straordinari eseguiti dal condominio (su tetto e facciata). Nella fattispecie, i parapetti, i frontalini e il sottobalcone hanno funzione ornamentale e le spese, quindi, sono a carico di tutti i condòmini. Invece, l’impermeabilizzazione della soletta, la posa in opera di una nuova pavimentazione e il rifacimento del solo lato interno del parapetto (visibile soltanto dal condomino proprietario del balcone medesimo) sono anch’essi a carico del condominio? Il titolare del balcone aggettante ha un obbligo di manutenzione del balcone? Se sì, è responsabile della mancata manutenzione a suo carico esclusivo, tale da creare un danno alla cosa comune? Infine, l’eventuale rialzo tramite un elemento in acciaio, per raggiungere l’altezza di 110 centimetri, comporta una spesa comune o del singolo?
Salvo diversa pattuizione contenuta nel regolamento condominiale contrattuale (se esistente), secondo il Tribunale di Roma, sezione V, «i balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell’articolo 1117 del Codice civile, non essendo necessari per l’esistenza del fabbricato, né essendo destinati all’uso o al servizio di esso. Tuttavia...