Acqua non pagata in condominio: dal 2020 così si evita il distacco
Rubinetti aperti anche in caso di morosità in condominio. La delibera 311/2019/R/idr dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente - ARERA - con il relativo allegato ha stabilito che, dal primo gennaio 2020, l'acquedotto non potrà più chiudere il rubinetto al condominio se, entro la scadenza dei termini di messa in mora, è stato pagata almeno la metà dell'importo dovuto in un'unica soluzione. L'acquedotto potrà invece procedere con le azioni sulla fornitura se l'utenza condominiale non effettui il saldo entro i successivi sei mesi.
La procedura regolamentata prevede che il gestore dovrà inviare la costituzione in mora almeno 25 giorni solari dopo la scadenza della fattura, ma non prima di aver inviato un sollecito bonario con allegato il bollettino per il pagamento. C'è inoltre l'obbligo di rateizzare il dovuto e di informare in modo comprensibile come si possa ottenere la dilazione. La fornitura limitata, sospesa o disattivata per morosità dovrà essere riattivata entro due giorni feriali dall'attestazione dell'avvenuto saldo da parte dell'utente finale.
Due le scelte possibili, comunque, per evitare di rimanere coi rubinetti a secco in condominio: si può pagare la metà dell'importo e saldare il resto nei sei mesi successivi (articolo 5, comma 1 della delibera). Ma si può anche dilazionare l'intero importo in dodici rate mensili. Condizione per poter esercitare l'opzione è esercitarla per tempo entro il termine della comunicazione di costituzione in mora che il gestore invierà all'utente almeno 25 giorni dopo la scadenza della fattura. Il diritto alla rateizzazione in 12 mesi e il diritto alla rateizzazione con il pagamento del 50 per cento subito ed il restante nei successivi sei mesi di cui all'articolo 7.6 lettera “a” si applicano entrambi alle forniture condominiali, che rimarranno disalimentabili anche nel caso tra gli abitanti vi siano soggetti che, in quando beneficiari del bonus idrico, non lo sarebbero se fossero utenti di una fornitura individuale.
L'amministratore di condominio potrà optare per il pagamento 50 + 50 nel caso le casse del condominio lo consentano e ridurre la spesa per interessi pari al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato del tre e mezzo per cento. Sceglierà la rateazione in 12 mesi, anche su più bollette, nel caso che l'azione giudiziaria verso i condòmini morosi, non permetta il recupero in tempi brevi.
Sarà l'Ente di governo d'ambito a chiedere conto al gestore che non sia attuabile la disalimentazione selettiva delle utenze condominiali e a doverne dare notizia ad ARERA in modo che, progressivamente, si attui all'interno dei condomìni l'individualizzazione della fornitura.
“Da quando l'ARERA ha ricevuto la competenza sul settore idrico siamo finalmente riusciti a mappare il fenomeno della morosità, che tocca punte del 50% in alcune zone d'Italia e, in alcuni casi, anche in contesti condominiali dove non c'è una misurazione del consumo del singolo” afferma il presidente dell'Autorità Stefano Besseghini “Ora puntiamo a regolare in modo standard i comportamenti dei gestori, garantendo il quantitativo minimo vitale d'acqua ma al contempo evitando che gli oneri complessivi ricadano sulla collettività e sull'equilibrio economico finanziario dei gestori stessi”.
Il provvedimento rappresenta una grande novità per tutti quei condomìni in cui la morosità di alcuni diventa motivo del distacco dell'acqua a tutti.
E' anche previsto che gli ATO, gli Enti di governo dell'ambito, accertino la fattibilità tecnica di procedure di limitazione o di disalimentazione selettiva nelle utenze condominiali per le quali il gestore avesse invece dichiarato l'impossibilità di intervento, e ad applicare, se del caso, specifiche penali e a darne comunicazione all'Autorità, per le successive determinazioni di competenza.
Le «case di ringhiera» ambrosiane, emblema di una tipologia edilizia popolare
di Fulvio Pironti - Avvocato condominialista