La detrazione per recupero edilizio spetta anche nel caso di acquisto o costruzione di autorimesse, parcheggi, posti auto o box auto pertinenziali. E può spettare anche per interventi che interessino tali pertinenze. Vediamo a quali condizioni.

La detrazione per l’acquisto o la costruzione di box auto pertinenziali

Come chiarito dalla circ. n. 17/E/2023 (pag. 23 e seguenti), nel caso di acquisto o di costruzione di box auto, la detrazione per recupero edilizio può essere riconosciuta anche per:

  • interventi di realizzazione di parcheggi (autorimesse o posti auto, anche di proprietà comune), purché sussista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con un’unità immobiliare abitativa;
  • l’acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati da un’impresa costruttrice, per le sole spese imputabili alla realizzazione e a condizione tali spese siano comprovate da un’apposita attestazione rilasciata dal venditore.

Ai fini della detrazione, per “realizzazione” di autorimesse o di posti auto, devono essere considerati solo gli interventi di nuova costruzione.

Pertanto, si ritiene nel caso di acquisto da un’impresa di un box auto pertinenziale che l’impresa non ha costruito, ma sul quale ha solo effettuato interventi di recupero edilizio...

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