L'esperto rispondeCondominio

Ai morosi non si può negare il servizio della portineria

Si può invece staccare altri servizi, come il riscaldamento centralizzato o idrico, o l’utilizzo dell’antenna centralizzata tv

di Matteo Rezzonico

La domanda

L’articolo 63, comma 3, delle diisposizioni di attuazione del Codice civile ha introdotto un importante strumento a favore del condominio, volto a contrastare la morosità dei condòmini: la sospensione dell’erogazione di acqua, gas e altri servizi condominiali. Vorrei sapere se, fra tali servizi rientra anche il servizio di portineria. In caso di risposta affermativa, l’amministratore può autonomamente disporre che il portiere non offra determinati servizi ai condòmini morosi, come il ritiro dei pacchi, la consegna della corrispondenza o il servizio di raccolta rifiuti? Oppure è necessario un passaggio assembleare per adottare tale provvedimento?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 27 gennaio 2025

L’articolo 63, terzo comma, delle disposizioni di attuazione del Codice civile dispone che, «in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato». La norma ha sollevato numerose discussioni anche in relazione alla...