Amministratore, gli oneri da aggiungere al compenso
Può chiedere - pur non avendolo specificato nel preventivo - il versamento dell'Iva e di altri accessori di legge (se dovuti)
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 29 maggio
Nel condominio cui si riferisce il lettore parrebbe intervenuta un'intesa tra l'amministratore e l'assemblea per il compenso. D'altra parte, l'articolo 1129, comma 14, del Codice civile stabilisce che «l’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta». In assenza di una diversa specificazione contenuta nel preventivo, si ritiene che il compenso indicato dall'amministratore di condominio per le opere straordinarie non possa considerarsi onnicomprensivo.
Tanto più che per la giurisprudenza - nell’ambito di una “prestazione” (quando non sia fatta menzione degli accessori) - il pagamento degli accessori spetta comunque a chi ha reso la prestazione, trattandosi di somme dovute per legge (Tribunale di Firenze, 19 novembre 2011, e Cassazione 22074/2015). E dunque l'amministratore di condominio può chiedere - pur non avendolo specificato nel preventivo - il versamento dell'Iva e di altri accessori di legge (se dovuti). Quanto all'importo su cui calcolare la percentuale del 3 per cento, si ritiene - in assenza di normative specifiche - che debba essere calcolato sulla somma delle fatture relative ai lavori straordinari, comprensiva di Iva.