Amministratore, la procura dell’assemblea «copre» tutti i gradi di giudizio
Nel caso specifico, lo si ricava dalla delibera di conferimento della procura che era volutamente generica
La delibera assembleare con cui si autorizza l'amministratore a resistere ad un giudizio proposto da un terzo contro il condominio, anche se generica, copre tutti i gradi di giudizio: il primo e il secondo, cioè l'appello. Questo è l'interessante principio dettato dalla Cassazione con la sentenza 7965/2020, appena pubblicata.
Il fatto
Il caso da cui prende spunto la controversia è una richiesta di risarcimento del danno promossa da un condòmino contro il condominio e l'amministratore, per fatti riconducibili alla responsabilità per custodia (articolo 201 Codice civile).
Il procedimento di primo grado aveva visto respingere la pretesa pecuniaria e, in secondo grado, cioè in appello, proseguire, pur concludendosi con lo stesso esito negativo per il ricorrente. Il condòmino decide, dunque, di rivolgersi al giudice del terzo grado e qui lamentare, tra l'altro, la validità della costituzione del condominio in secondo grado, per carenza di procura.
Il vizio sulla costituzione in giudizio
Nel processo non vige il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi). Nel caso in cui la procura alle liti costituisca il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale può essere conferita con effetti retroattivi nei limiti stabiliti dall'articolo 125 Codice procedura civile.
Questa norma dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata; viceversa, non è consentita la sanatoria e la ratifica (Cassazione, Sezioni unite, 13431/ 2014).
Nullità della procura
La questione prospettata dalla ricorrente è rilevante, dunque, per valutare se la costituzione in giudizio del condominio, possa ritenersi valida o meno.
Si deve ricordare che la nullità della procura alle liti è rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, data la sua attinenza alla costituzione del rapporto processuale. Essa integra un requisito essenziale dell'atto stesso e fa fede della sua provenienza e attinenza con il rapporto processuale in questione (Cassazione, 12335/ 2019).
La volontà espressa va indagata
Il presupposto normativo di riferimento è quello portato dall'articolo 83 comma 5 del Codice procedura civile, per il quale: «la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo quando nell'atto non è espressa una volontà diversa».La “volontà diversa” a cui si fa riferimento, tuttavia, non deve essere necessariamente esplicita, ma può desumersi dalla presenza di espressioni che comportino l'estensione della procura ad un successivo grado, come “nella presente procedura” o “nel giudizio” (Cassazione, ordinanza 16372 / 2018).
Il conferimento della procura da parte dell'assemblea
Ora, adattando i superiori principi al caso specifico, è stato rilevato che l'assemblea dei condòmini aveva deliberato, a fronte dell'azione di primo grado promossa dal condòmino in questione, di resistere nel giudizio e, pertanto, aveva autorizzato l'amministratore a rilasciare la procura alle liti. Quindi, tale formula, seppur generica, è stata interpretata dai giudici di legittimità nel modo più ampio possibile.
Il principio finale
Per cui non è necessario che l'assemblea si pronunci nuovamente sulla costituzione del condominio nel giudizio di appello, costituendo questo pura prosecuzione dell'azione introdotta dall'attrice in primo grado. Bastava, al riguardo, quanto l'assemblea aveva deliberato in occasione del primo grado, non avendo inserito nel testo preclusioni.