La domanda
L’articolo 1130, n. 6, del Codice civile pone a carico dell’amministratore l’obbligo di tenuta del registro di anagrafe condominiale, e ne specifica il contenuto, includendovi, oltre ai riferimenti anagrafici e catastali delle singole proprietà, anche «ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni». Oltre alla data di accadimento degli eventi annotati (per esempio i subentri o gli adempimenti), il registro deve riportare anche le date di annotazione dei singoli aggiornamenti? Quale norma regola la possibilità per il singolo condomino di chiedere una copia integrale, o parziale, del registro, se alcuni dei dati in esso contenuti sono ritenuti “sensibili” e non accessibili nemmeno ai condòmini?
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 16 febbraio 2026
Con riferimento alla tenuta del registro di anagrafe condominiale (Rac), si ritiene innanzitutto che esso debba essere compilato in modo da risultare trasparente e controllabile nel tempo. Per questa ragione, oltre a riportare la data dell’evento oggetto di annotazione (per esempio il cambio di proprietà, la variazione di residenza, l’aggiornamento dei dati catastali...



