Condominio

Anche l’opposizione all’ingiunzione di pagamento del condominio passa dalla mediazione obbligatoria

L’onere di instaurazione è in capo al condominio che ha emesso il decreto ingiuntivo contro il quale si è opposto il condomino moroso

immagine non disponibile

di Rosario Dolce

La pretesa economica spiegata in seno un decreto ingiuntivo per oneri condominiali è assoggetta, in caso di opposizione da parte del condòmino moroso, al tentativo obbligatorio di mediazione di cui all'articolo 5, comma 1 bis, del decreto legislativo 28 del 2010, con onere di instaurazione in capo allo stesso condominio.

La precedente pronuncia di legittimità
Lo dice espressamente la Cassazione con la ordinanza 11598 dell'11 aprile 2022, dando luogo alla prima applicazione in materia della sentenza emessa a Sezioni unite (sentenza 19596 del 2020), secondo cui «Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 5, comma 1- bis, del Dlgs 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo».

La vicenda
Il caso prospettato nel provvedimento riguardava l'opposizione ad un provvedimento monitorio, la quale, a fronte della omessa instaurazione del procedimento di mediazione ha comportato la declaratoria di inammissibilità dell'azione formula da parte del condòmino ingiunto – cosiddetto opponente -, poi confermata in appello (dinanzi al Tribunale competente). A beneficiare delle conseguenze processuali era stato, dunque, il condominio opposto, visto che con il provvedimento in commento l'opposizione si aveva come non data, con conseguente irrevocabilità del provvedimento monitorio.

La questione, in quanto tale, approda dinanzi le scure della Cassazione che rileva, invece, la manifesta fondatezza del ricorso, nella misura in cui il giudice di primo e secondo grado, a fronte dell'eccepita dichiarazione di inammissibilità formulata da parte del condominio-opposto, avrebbe dovuto dare luogo allo svolgimento di una mediazione delegata, per come previsto dall'articolo 5, comma 2 del citato decreto legislativo 28 del 2010.Nel qual caso, non è mancata l'occasione di precisare pregiudizialmente che l'onere per instaurare la controversia sarebbe spettato al condominio opposto e non anche al condòmino opponente, stante l'interpretazione offerta al disposto normativo in considerazione dalla citata sentenza emessa a Sezioni unite.

Il ragionamento della Suprema corte
Si è infatti giustificata la conclusione sulla scorta di due aspetti.Da una parte, in ragione dell’elemento letterale della norma (articolo 4, comma 2 ed articolo 5 comma 1 bis, del predetto provvedimento normativo), secondo cui la parte che intende agire in giudizio è tenuta ad esperire il procedimento di mediazione attraverso una istanza che, tra l’altro, deve indicare specificamente «l’oggetto e le ragioni della pretesa» - essendo quindi l’attore la parte più idonea ad esporre tali ragioni - che produce altresì un effetto interruttivo della prescrizione analogo a quello prodotto dalla domanda, risultando quindi coerente ritenere coincidente la parte attrice - nella specie in senso sostanziale - con quella che presenta la istanza di mediazione.

Dall'altra parte, in ragione dell’elemento logico sistematico secondo cui la finalità deflattiva da riconoscere al sistema della mediazione non può comportare il sacrificio del diritto di difesa in favore del principio di efficienza e ragionevole durata del processo, tanto più considerando che non sarebbe possibile assimilare l’inerzia dell’opponente sanzionata dall’articiolo 647 Codice procedura civile con l’esecutività del decreto, alla diversa ipotesi in cui l’opponente, notificando l’atto di opposizione e costituendosi tempestivamente in giudizio, e dunque pure avendo manifestato ritualmente di volere contestare la pretesa, riceverebbe la medesima sanzione per non aver proceduto al tentativo di mediazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©