Le scale e l’androne, essendo elementi strutturali necessari all’edificazione di uno stabile condominiale e mezzo indispensabile per accedere al tetto e al terrazzo di copertura, sono, in assenza di titolo contrario, parti comuni (come indicato nell’articolo 1117 del Codice civile). Anche relativamente ai condòmini proprietari di negozi o locali terranei con accesso dalla strada, poiché ne fruiscono, quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell’edificio.

Ne consegue...

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