Anche le tabelle millesimali giudiziarie possono essere revisionate a maggioranza se contengono errori
I valori proporzionali delle unità immobiliari possono essere modificati o corretti anche solo nell’interesse di un singolo condòmino
Anche le tabelle giudiziarie possono essere modificate con delibera a maggioranza. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma con la sentenza 12875/ 2022 , che illustra anche in quali situazione incombe, invece, la convenzione che deroga i criteri di riparto delle spese di cui all'articolo 1123, comma 1, Codice civile (la quale deve essere approvata da tutti i condòmini, nessuno escluso).
Il caso
L'assemblea di un grande condominio romano era stata chiamata a deliberare sulla richiesta di un condòmino di verificare la legittimità delle tabelle millesimali redatte dal tecnico incaricato dal tribunale. Avendo apprezzato il rilievo tecnico della richiesta per la revisione (a causa di un’omessa valutazione di alcuni coefficienti da applicare alle unità immobiliari poste sul piano della strada e per un errore nel censimento dell'intera superfice), l’assemblea aveva deliberato all’unanimità di dare mandato a un ingegnere di redigere le nuove tabelle millesimali, di cui poi disponeva l'approvazione.Un condòmino, pertanto, impugnava quest’ultima deliberazione assumendo che l'assemblea non aveva alcun potere di sorta sul punto. Si trattava, infatti, di tabelle adottate con sentenza passata in giudicato che, facendo stato ai sensi dell'articolo 2909 Codice civile, tra le parti, i loro eredi o aventi causa, potevano essere modificate esclusivamente all'unanimità da parte di tutti i condòmini.
La norma
L'articolo 69 delle Disposizioni di attuazione al Codice civile – richiamato preliminarmente in sentenza - stabilisce che i valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all’articolo 68 possono essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo condòmino, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del codice, quando risulta che sono conseguenza di un errore oppure quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condòmino.
La sentenza del Tribunale
Ora, secondo il giudice capitolino, ogniqualvolta ricorra tale fattispecie normativa, nulla vieta che possano essere rettificate o modificate le tabelle introdotte giudizialmente, dovendo al riguardo essere considerato che anche tali tabelle - essendo meramente ricognitive dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge, e quindi dell’esattezza delle operazioni tecniche di calcolo della proporzione tra la spesa ed il valore della quota o la misura dell’uso - ben possono essere rettificate quando tale proporzione non sia garantita.
La modifica a maggioranza delle tabelle
Il Tribunale di Roma ricorda, altresì, che le Sezioni unite della Suprema corte, con sentenza 18477/2010, ha chiarito che l’atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non deve essere deliberato con il consenso unanime dei condòmini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’articolo 1136, comma 2, Codice civile.
La convenzione unanime
Rivela, invece, natura contrattuale, e perciò impone il consenso unanime, la tabella da cui risulti espressamente che si sia inteso derogare al regime legale di ripartizione delle spese, ovvero approvare quella “diversa convenzione”, di cui all’articolo 1123, comma 1, Codice civile. La sostanza di una tale “diversa convenzione” è, pertanto, quella di una dichiarazione negoziale, espressione di autonomia privata, con cui i condòmini programmano che la portata dei loro rispettivi diritti e obblighi di partecipazione alla vita del condominio sia determinata in modo difforme da quanto previsto nell’articolo 1118 Codice civile e articolo 68 delle Disposizioni di attuazione al Codice civile (vedi Cassazione, sezione 2, 7300/2010).
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di Luca Savi - coordinatore scientifico Unai Bergamo