L’utilizzo del muro del vicino per appoggiarvi o innestarvi una propria costruzione non comporta, da solo, l’acquisto della comproprietà. Al fine dell’acquisto della proprietà in comunione serve un titolo idoneo come una sentenza costitutiva del diritto, un contratto o una intervenuta usucapione. Questo il principio espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza 21254 del 22 giugno 2026.

La vicenda

La controversia nasceva dai lavori eseguiti dal proprietario di un immobile confinante con quello degli attori...

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