La domanda
La domanda
È possibile deliberare all’unanimità dei presenti (non totalità dei condòmini) l’installazione di una chiave in sostituzione del pulsante nell’ascensore per scendere nei box? Qualche precisazione: la chiave è stata consegnata solo ai proprietari dei box e non a tutti i condòmini. Inoltre, senza delibera, ne è stata installata una anche nel vano interrato per chiamare l’ascensore, cambiando programma ai telecomandi cosicché il vano interrato non sia più accessibile né dall’interno né dall’esterno se non dai soli proprietari dei box.
Ai sensi dell’ articolo 1117 del Codice civile, l’ascensore è compreso tra le parti comuni dell’edificio poiché è destinato, per la sua funzione, al godimento di tutti i condòmini. Ci sono, tuttavia, alcuni distinguo da fare. La presunzione di condominialità di questo impianto è fondata, infatti, sulla relazione strumentale necessaria fra lo stesso e l’uso comune (vedi Tribunale di Messina, sentenza 613/2021). Viceversa, l’ascensore installato successivamente alla costruzione del fabbricato non rientra nella presunzione di condominialità prevista dall’articolo 1117 del Codice civile perché appartiene a quei condòmini che l’hanno impiantato. E sarà onere di chi - successivamente - intende rivendicarne la comproprietà, fornendo la prova che l’intervento fu effettuato con il consenso suo o dei suoi danti causa (Cassazione, 10850/ 2020).
Per cui, nel caso in cui l’impianto ascensore sia coevo alla costruzione dell’edificio, come è dato supporre, la delibera dell’assemblea dei condòmini che inibisca l’uso dello stesso ad alcuni attraverso il ricorso agli strumenti elettronici citati può essere tacciata di invalidità e, in quanto tale, impugnata e posta nel nulla (da ultimo, vedi Corte d’appello di Catania, sentenza 1380/2020).



