La domanda
Qualora l'assemblea, benché più volte investita dell'argomento, ometta di approvare o non decida sull'esecuzione di lavori straordinari che si reputano necessari (rifacimento facciata, balconi e lastrico solare), oltre ai singoli condòmini, anche l'amministratore pro tempore può ritenersi legittimato attivamente a ricorrere in tribunale, a norma dell'articolo 1105 del Codice civile? In tal caso, è plausibile ipotizzare che il tribunale possa eventualmente nominare come "amministratore ad acta" quello in carica?
Accade che i condòmini debbano fare i conti con l’inerzia dell’amministratore di condominio. Nel caso prospettato, invece, occorre porre rimedio contro l’inerzia dell’assemblea dei condòmini, che non riesce a deliberare «sull’esecuzione di lavori straordinari che si reputano necessari».Le norme dettate in materia di condominio non disciplinano questa fattispecie; tuttavia si può ottenere dall’autorità Giudiziaria un provvedimento simile a quello che avrebbe dovuto adottare l’assemblea. Ciò è possibile a seguito dell’applicazione, in materia condominiale, dell’articolo 1105 del Codice civile, previsto in tema di comunione, che, in virtù del richiamo contenuto nell’articolo 1139 del Codice civile, è applicabile anche al condominio negli edifici (Cassazione civile, 30 maggio 2003, n. 8803).Il quarto comma dell’articolo 1105 del Codice civile prevede che, «se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere alla autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore». Pertanto gli interessati, cioè i comproprietari, possono adire l’autorità Giudiziaria affinché ordini l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari.Tuttavia, condizione indispensabile per l’utile esperimento del ricorso fondato sull’articolo 1105, 4° comma, è che vi siano dei precedenti sotto il profilo della mancata formazione di una maggioranza, o della mancata esecuzione di una decisione assunta (Tribunale di Modena, 24 febbraio 2009). In sostanza, all’atto introduttivo del giudizio andranno allegate le circostanze che dimostrino lo stallo decisionale o esecutivo in cui versa il condominio.Inoltre l’ultima parte del 4° comma dell’articolo 1105, nella quale si fa riferimento alla possibilità di nominare un amministratore, sta a indicare che, qualora l’assemblea non riesca a nominare un amministratore o lo stesso sia inerte nell’eseguire i lavori deliberati, l’autorità giudiziaria potrà nominarne uno al fine di amministrare correttamente la cosa comune.



