Come recapitata la raccomandata di convocazione se il postino ha rilasciato il foglio di giacenza
Nel calcolo a ritroso dei cinque giorni, quello della riunione non va conteggiato ma quello del ricevimento dell'avviso sì
L'avviso di convocazione dell'assemblea è un atto privato, unilaterale e recettizio quindi per la validità delle relative deliberazioni è sufficiente che il condominio ne dimostri il pervenimento all'indirizzo del destinatario almeno cinque giorni antecedenti la prima riunione. Ciò, salvo che questi provi l'incolpevole impossibilità di averne notizia. Quando, però, la convocazione sia stata inviata con raccomandata non consegnata per assenza del condomino o di persona abilitata a riceverla, il momento della ricezione coinciderà con il rilascio da parte del postino del foglio di giacenza del plico. Lo ricorda il Tribunale di Tivoli con sentenza 1546 del 5 novembre 2021.
I fatti
Ad impugnare delle deliberazioni, è una proprietaria. Le decisioni, puntualizza, non solo le addebitavano costi aggiuntivi sostenuti nel corso di opere di manutenzione straordinaria, ma si erano tenute in violazione del termine minimo stabilito dalla norma. Ricostruzione in parte infondata. Intanto, premette il Tribunale, le spese risultavano ripartite secondo i criteri dettati dal Codice civile e comunque non si trattava, come denunciato, di decisioni affette da nullità per impossibilità dell'oggetto o per aver inciso sui diritti individuali. In pratica, quanto riportato in verbale andava a rappresentare solo una manifestazione di intenti che non si era tradotta in vere e proprie decisioni che, se adottate, sarebbero state realmente invalide.
Quando la raccomandata si presume recapitata
Tanto marcato, il giudice si sofferma sul nodo del termine dei cinque giorni presumibilmente non rispettato e confrontate le date rilevanti, compresa quella d'invio della raccomandata di convocazione della prima assemblea e quella di ritiro dopo vani tentativi di recapito a domicilio, aggiusta il tiro. L'avviso di convocazione, ribadisce, essendo un atto privato, unilaterale e recettizio, postula che – per ritenere fornita la prova della decorrenza del termine dei cinque giorni antecedenti l'adunanza in prima convocazione, strettamente connesso alla validità delle delibere assunte – è sufficiente e necessario che il condominio ne dimostri la data di pervenimento all'indirizzo del destinatario che non provi l'incolpevole impossibilità di averne notizia.
Il foglio di giacenza
Ebbene tale momento, per le convocazioni spedite con raccomandata, nei casi di mancata consegna per assenza del condomino o di soggetto abilitato a riceverla, coincide con il rilascio da parte del postino del foglio di giacenza (Cassazione 8275/2019). E, nel calcolo a ritroso dei cinque giorni, quello della riunione non va conteggiato ma quello del ricevimento dell'avviso sì. Applicando tali principi alla vicenda, per una delle assemblee l'avviso risultava rilasciato largamente oltre il termine previsto. Per l'altra, invece, il recapito era avvenuto nel rispetto dei cinque giorni. Si spiegano in questi termini, le ragioni per cui il Tribunale di Tivoli accoglie parzialmente la domanda della proprietaria ed annulla solo la prima delibera.