Come ripartire la tassa relativa ai passi carrabili
Sono tenuti al pagamento solo coloro che li utilizzano
La risposta de L'Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 14 novembre
Salva diversa disposizione contenuta nel regolamento condominiale contrattuale (se esistente), ove il passo carrabile possa servire in astratto a tutti i condòmini, per esempio per il carico e scarico di beni o altro, le spese devono essere ripartite per millesimi di proprietà tra tutti i partecipanti al condominio. Ove, invece, il passo carraio serva esclusivamente come accesso ai box, le spese sono a carico di tutti coloro i quali lo utilizzano a tale scopo (si veda Cassazione, 26 febbraio 2003, n. 2864).
Infine, se tra gli utilizzatori del passo carraio vi sono degli inquilini, anche questi ultimi sono tenuti al pagamento della tassa secondo i millesimi, eventualmente mediante rimborso al proprietario. In questo senso, si veda Corte di appello di Milano, 20 luglio 1999, secondo cui «in tema di passo carraio, rientra tra gli oneri accessori gravanti sul conduttore il rimborso al proprietario, formale intestatario dell'accesso, di quanto da quest'ultimo sborsato per la tassa di occupazione del suolo pubblico, strettamente collegata all'effettivo pieno godimento della cosa locata».